Ultime novità del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
April 5, 2014 2022-11-21 11:23Ultime novità del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
A stabilirlo, lo stesso Irs con un comunicato, l’announcement 2014-17 (pdf , 34 K , 16 pp.) , del 2 aprile scorso con il quale viene anche confermato che banche, intermediari ed istituzioni finanziarie operanti in stati che hanno sottoscritto accordi con il fisco americano (come l’Italia), non dovranno produrre l’attestazione di avvenuta registrazione all’albo prima del 1 gennaio 2015.
L’Italia lo scorso 10 gennaio ha sottoscritto un accordo intergovernativo (Iga) con gli Usa al fine di regolare lo scambio di dati in ambito fiscale tra i due paesi. Ciò consentirà agli intermediari degli stati di evitare la sottoscrizione di singoli accordi con il Fisco americano con risparmi di costi: sarà il fisco italiano ad inviare al fisco americano le informazioni.
Nelle scorse settimane Abi, con la circolare n. 1 del 14 gennaio 2014 ed Assofiduciaria, con la circolare COM_2014_017 del 6 marzo 2014, hanno descritto le novità del Foreign account tax compliance act (Fatca).
Il Governo italiano nelle prossime settimane è chiamato ad emanare la legge di ratifica dell’accordo e i decreti attuativi.
Le circolari spiegano, in primo luogo, che la normativa Fatca prevede l’obbligo per banche, intermediari e fiduciarie italiane di registrarsi presso il registro tenuto dal fisco americano e l’invio di comunicazioni periodiche alle Entrate.
La registrazione dovrà essere fatta, comunque, entro la fine dell’anno.
I tempi, però, non preoccupano gli intermediari.
L’adempimento destinato ad incidere maggiormente sarà, infatti, quello che prevede, a carico della banca o dell’intermediario, l’obbligo di adottare procedure di adeguata verifica della clientela.
Una vera e propria due diligence che andrà fatta con modalità differenziate per i conti di persone fisiche e giuridiche e con una profondità maggiore per quelli aperti dopo il 30 giugno 2014.
Per i conti detenuti da persone fisiche con saldo o valore superiore a 50 mila dollari (circa 40 mila euro) e inferiore o uguale a 1 milione di dollari (circa 800 mila euro), la banca o l’intermediario italiano dovrà procedere alla verifica, entro il 30 giugno 2016, circa la sussistenza dei cosiddetti U.S. Indice di presunta residenza fiscale della persona titolare del conto solo attraverso una ricerca di tipo elettronico nei propri registri.
Tra gli indizi di residenza fiscale vi sono: lo status di cittadino o residente americano del titolare del conto, il luogo di nascita negli Usa del titolare del conto, l’indirizzo di residenza o di posta in Usa, la procura di firma conferita ad un soggetto con indirizzo Usa. In presenza di uno o più indizi, la banca o l’intermediario italiano potrà scegliere di comunicare all’autorità il conto come americano oppure decidere di compiere verifiche ulteriori anche consultando il cliente.
Per i conti sopra il milione di dollari, la banca o l’intermediario italiano non potranno, invece, dovranno procedere, invece, ad una verifica cartacea di eventuali prove documentali (per esempio quelle fatte ai fini antiriciclaggio) relative ai cinque anni precedenti.
La verifica dovrà essere compiuta entro il 30 giugno 2015. Per i conti che verranno aperti dopo il 30 giugno 2014, l’intermediario italiano dovrà ottenere dal cliente un’autocertificazione da cui sia possibile verificarne o meno la residenza americana ovvero acquisire un certificato di residenza o un documento di identità. Sarà, quindi, ancora più importante raffrontare le informazioni con quelle raccolte ai fini antiriciclaggio al fine di rilevare incongruenze o la presenza dei sopra richiamati U.S. indicia con conseguente applicazione al cliente della tassazione prevista per le U.S. person nel caso trattasi di redditi provenienti da titoli americani.
di Fabrizio Vedana
Fonte: Italia Oggi
http://www.italiaoggi.it/giornali/preview_giornali.asp?id=1878559&codiciTestate=1&sez=hgiornali