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Titolari effettivi. Arriva lo stop della Corte Europea

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Titolari effettivi. Arriva lo stop della Corte Europea

A cura di Fabrizio Vedana

Tornano ad accesso limitato i registri contenenti le informazioni sui titolari effettivi delle società e dei trust. E’ stata dichiarata invalida la disposizione della direttiva antiriciclaggio che prevede la libera consultazione da parte del pubblico.

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 22 novembre 2022 alle cause riunite n. C-37/20 e C-601/20, ritiene che, in riferimento alla direttiva antiriciclaggio, la disposizione ai sensi della quale le informazioni sulla titolarità effettiva delle società costituite nel territorio degli Stati membri sono accessibili in ogni caso al pubblico è invalida. L’ingerenza, risultante da tale misura, nei diritti garantiti dalla Carta non è né limitata allo stretto necessario né proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Alla Corte sono arrivati due ricorsi del tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, rispettivamente, da una società lussemburghese e dal titolare effettivo di una società lussemburghese. I due ricorrenti ritenevano che la divulgazione di tali informazioni fosse idonea a comportare un rischio sproporzionato di violazione dei diritti fondamentali dei titolari effettivi interessati, e pertanto, il tribunale ha sottoposto alla corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva antiriciclaggio e sulla validità di queste ultime alla luce della carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Occorre precisare, che in conformità alla direttiva antiriciclaggio, una legge lussemburghese adottata nel 2019 ha istituito un registro dei titolari effettivi, prevedendo che debba esservi iscritta e conservata tutta una serie di informazioni sulla titolarità effettiva delle entità registrate. Una parte di queste informazioni è accessibile al pubblico, in particolare tramite internet. Detta legge prevede anche la possibilità che un titolare effettivo chieda al Luxembourg Business Registers (LBR), il gestore del registro, di limitare l’accesso a tali informazioni in determinati casi. Con la sentenza del 22 novembre la corte dichiara l’invalidità, alla luce della carta, della disposizione della direttiva antiriciclaggio ai sensi della quale gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio siano accessibili in ogni caso al pubblico. Secondo la corte, l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. Infatti, le informazioni divulgate consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo. Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi. La Corte rileva che il legislatore della UE mira a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, istituendo, mediante una maggiore trasparenza, un ambiente meno suscettibile di essere utilizzato a tali fini. La Corte, tuttavia, giudica che l’ingerenza risultante da siffatta misura non è né limitata allo stretto necessario né proporzionata all’obiettivo perseguito. Oltre al fatto che le disposizioni di cui è causa autorizzano la messa a disposizione del pubblico di dati che non sono sufficientemente definiti né identificabili, il regime introdotto dalla direttiva antiriciclaggio rappresenta una lesione considerevolmente più grave dei diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta rispetto al regime anteriore che prevedeva, oltre all’accesso da parte delle autorità competenti e di determinate entità, quello da parte di qualunque persona od organizzazione che potesse dimostrare un legittimo interesse, senza che tale aggravamento sia compensato dagli eventuali benefici che potrebbero derivare dal nuovo regime rispetto al precedente, sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In particolare, l’eventuale esistenza di difficoltà nel definire con precisione le ipotesi e le condizioni in cui sussiste un tale legittimo interesse, invocate dalla Commissione, non può giustificare il fatto che il legislatore dell’Unione preveda l’accesso del pubblico alle informazioni in questione.

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