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SOS per scommesse sportive tra diritto di cronaca e riservatezza

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SOS per scommesse sportive tra diritto di cronaca e riservatezza

A cura di Joseph Malvisini

Recentemente nei giornali abbiamo potuto riscontrare notizie di indagini nei confronti di noti calciatori e allenatori, che procedevano a effettuare scommesse mediante operatori al di fuori del territorio nazionale. Tali soggetti sono indagati per riciclaggio di denaro a seguito di una indagine scaturita da una segnalazione di operazione sospetta, come riportato da alcuni media.

Sul tema penso sia corretto fare una riflessione.

Infatti nulla si vuole dire al riguardo al divieto di effettuare scommesse in ambito sportivo a soggetti che sono calciatori o allenatori professionisti sulla base delle regole del settore di appartenenza.

Quello che preme osservare è la continua violazione della riservatezza del processo di segnalazione sospetta nel nome del presunto diritto di cronaca.

Infatti si vuole riaffermare un principio normativo importante, quello descritto nell’articolo 38 e nell’articolo 39 del Dlgs 231/07.

Ci siamo trovati molte volte di fronte a semplicistiche violazioni di tali aspetti normativi che hanno invece una cruciale rilevanza nel sistema di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Vogliamo infatti condividere la “ratio” dei due sopracitati articoli riprendendo alcuni passi significativi.

L’incipit dell’articolo 38 evidenzia come “I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione”.

Nel prosieguo, nel paragrafo 3: “in ogni fase del procedimento, l’Autorità giudiziaria adotta tutte le misure necessarie ad assicurare l’identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l’Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l’adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell’attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo, l’applicazione delle cautele dettate dall’art. 8 della legge 13/08/2021, n. 136 in materia di attività svolte sotto copertura (…).

Il significato intrinseco della tutela consiste proprio nel dare valore essenziale al contributo che il soggetto segnalante viene a dare nell’avvio del processo di verifica e di indagine che potenzialmente si può concludere con l’arresto del soggetto che ha violato la normativa antiriciclaggio. Tale aspetto evidenzia come la “protezione” non è un premio per la segnalazione effettuata, ma reale protezione del soggetto da azioni di ritorsione, di qualsiasi tipo, dalle minacce ad azioni ben peggiori da parte dei soggetti condannati.

È essenziale collegare questo aspetto all’art. 39 del Dlgs 231/07 nel Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette: (…) è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o terzi dell’avvenuta segnalazione (…).

La riservatezza dell’informazione attinente alla segnalazione ha uno scopo duplice, da un lato la già predetta tutela del soggetto segnalante (nel non diffondere la notizia dell’esistenza della segnalazione, quindi del suo medesimo contributo nel processo segnalatorio), il secondo impedire che venga compromessa l’indagine in corso da parte delle autorità con la notizia all’interessato, che si potrebbe rendere non raggiungibile o potrebbe distruggere eventuali prove di colpevolezza.

Sulla base di quanto detto è evidente la necessità di richiamare al rispetto della legge in vigore, con l’invito a non diffondere tali notizie. Il valore normativo sopra indicato è fondamentale per la salvaguardia del lavoro di tutti i soggetti operanti nell’ambito del contrasto ai fenomeni di riciclaggio. Essenziale nella medesima salvaguardia personale. Tali aspetti vanno al di là della tutela di ogni diritto di cronaca, in quanto non limitativo della liberta di espressione, ma fondamentale per la tutela delle persone che ogni giorno si impegnano nella lotta al contrasto del riciclaggio.

Non è questione di mera forma ma di sostanza, nella tutela, aspetto assolutamente non trascurabile, dei collaboratori, dei responsabili antiriciclaggio, ma ancor di più dei delegati alle operazioni sospette. Quindi ribadiamo l’invito a non diffondere informazioni o notizie (anche allettanti sotto il profilo giornalistico) riguardanti operatività sospette, ricordando come da “una fuga di notizie” si possa seriamente mettere in pericolo una indagine e potenzialmente la vita di una persona.

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