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Sanatoria cripto-attività. Una prova del nove anche ai fini AML

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Sanatoria cripto-attività. Una prova del nove anche ai fini AML

A cura di Fabrizio Vedana

Gli operatori in cripto-attività rientrano nella categoria degli altri operatori non finanziari ai sensi delle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell’articolo 3 del medesimo d.lgs. n. 231 del 2007 e ad essi si applicano le disposizioni in materia di antiriciclaggio. Tali soggetti, ai sensi dell’articolo 17-bis, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, devono essere iscritti in una sezione speciale del registro tenuto dall’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM). 
Lo scrive l’Agenzia delle Entrate nella circolare posta in pubblica consultazione il 15 giugno scorso, con la quale viene disciplinato il trattamento fiscale delle cripto-attività in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 126 a 147 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l’anno 2023).
L’amministrazione fiscale ricorda che il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 in recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 849/2015) e, successivamente, dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 in recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 843/2018), all’articolo 1, comma 1, lettera qq), definisce la “valuta virtuale” come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».  La riportata definizione, precisa l’Agenzia delle Entrate, non qualifica le valute virtuali in termini tali da ricondurle a una specifica categoria giuridica, ma ne descrive le possibili funzioni mettendone in luce tre elementi caratteristici: la rappresentazione di un “valore”, la natura digitale di tale rappresentazione e quella di non essere emesse né garantite da una banca centrale o da un’autorità pubblica. 
La circolare, nel definire termini e modalità di una possibile regolarizzazione delle cripto-attività non dichiarate al fisco, precisa che chi le detiene dovrà dimostrare la liceità della provenienza delle somme investite prevedendo, a tal fine, l’obbligo di allegare al l’istanza una relazione di accompagnamento al fine di dimostrare la liceità della  provenienza delle somme investite, con relativa documentazione probatoria  unitamente ai dati, ai documenti e alle informazioni utili per la determinazione del  valore al termine di ciascun periodo d’imposta e/o al termine del periodo di  detenzione delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi agli effetti delle  imposte sostitutive e delle sanzioni. 
Appare evidente che la fornitura di tali informazioni e di dati documenti sarà tanto più semplice quanto più l’operatore in cripto-attività, utilizzato da chi intende aderire alla sanatoria, avrà correttamente agito anche ai fini antiriciclaggio nella verifica dell’origine lecita dei fondi utilizzati per acquisire le cripto-attività.

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