Regolamento per il rinnovo annuale della certificazione AMLACERT®

Regolamento per il rinnovo annuale della certificazione AMLACERT®

Premessa
Il sistema di rinnovo annuale della certificazione AMLACERT® si fonda sul principio della formazione continua, verificabile e tracciabile, in coerenza con gli standard europei di qualificazione professionale e con le disposizioni del D.Lgs. 231/2007, nonché con gli orientamenti di Banca d’Italia, UIF, EBA e GAFI.
La certificazione AMLACERT® rappresenta un titolo di qualificazione professionale che attesta, in modo oggettivo e verificabile, il possesso e il mantenimento nel tempo delle competenze specialistiche richieste in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
In quanto strumento di garanzia verso terzi, la certificazione AMLACERT® tutela l’affidabilità e la reputazione del professionista, nonché la responsabilità degli enti presso cui opera.
Per questo motivo, non possono essere utilizzati ai fini della ricertificazione CFP di origine non tracciata, non verificata o privi di attestazione ufficiale del livello di apprendimento.
Solo le attività formative dotate di verifica finale delle competenze e di rilascio certificato da parte di un ente qualificato o riconosciuto possono contribuire al mantenimento della validità della certificazione.
La European School of Banking Management, in qualità di ente certificatore della stessa AMLACERT®, è responsabile del controllo della conformità, della tracciabilità e della qualità dei percorsi formativi che concorrono alla ricertificazione, assicurando che il titolo mantenga nel tempo valore legale, professionale e reputazionale.


Art. 1 – Finalità della ricertificazione

Il rinnovo annuale della certificazione AMLACERT® ha lo scopo di:

  1. garantire che il professionista certificato mantenga un livello costante e aggiornato di competenze tecniche e normative in materia di antiriciclaggio (AML) e contrast to financing of terrorism (CFT);
  2. assicurare che l’aggiornamento formativo sia documentato, verificabile e conforme agli standard europei e nazionali, in linea con le raccomandazioni GAFI, gli orientamenti EBA e le Disposizioni di Banca d’Italia;
  3. garantire la tracciabilità e la validazione esterna dei percorsi formativi e dei relativi crediti professionali, come condizione imprescindibile per il mantenimento della certificazione;
  4. mantenere attiva l’iscrizione all’Albo dei Diplomati e Certificati, che costituisce registro ufficiale di pubblica consultazione;
  5. fornire evidenza documentale e verificabile dell’adempimento agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, quale elemento di tutela per il Consiglio di Amministrazione, il Legale Rappresentante e gli Organi di Vigilanza dell’Ente presso cui il certificato opera.

In particolare, la certificazione AMLACERT®, per mantenere la propria validità ed efficacia ai fini del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, deve essere:

  • rinnovata con cadenza annuale;
  • fondata su percorsi formativi tracciabili, verificabili e dotati di prova finale;
  • accompagnata da evidenze oggettive (attestati, registri, test di valutazione) idonee a dimostrare la continuità e la sistematicità della formazione come richiesto dall’art. 16 del D.Lgs. 231/2007 e dalle Disposizioni di Banca d’Italia in materia di obblighi formativi AML.

Tali requisiti consentono di riconoscere la certificazione AMLACERT® come strumento idoneo di compliance organizzativa e di includerla tra le misure di prevenzione e formazione del Modello 231, a garanzia dell’ente e dei suoi organi apicali in caso di verifiche ispettive o procedimenti amministrativi.


Art. 2 – Durata e scadenza

La certificazione AMLACERT® ha validità annuale.
La scadenza naturale è fissata al 31 dicembre dell’anno successivo al conseguimento.
Il rinnovo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno seguente, previa acquisizione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) richiesti e del pagamento della quota associativa annuale.


Art. 3 – Crediti formativi necessari

Per il rinnovo della certificazione AMLACERT® è necessario acquisire 20 Crediti Formativi Professionali (CFP) nel corso dell’anno formativo.
I crediti possono essere conseguiti, totalmente con la European School of Banking Management, secondo le seguenti modalità:

  • 8 CFP: riconosciuti automaticamente a chi ricopre un ruolo AML all’interno dell’organizzazione di un soggetto obbligato (Responsabile, Referente, Specialist o Auditor AML);
  • 9 CFP: ottenuti con la frequenza di 4 Short Courses AML/CFT a scelta tra quelli organizzati dalla Scuola (2 CFP per ciascun corso + 1 CFP aggiuntivo al completamento del pacchetto);
  • 3 CFP: per la partecipazione al Forum Nazionale Antiriciclaggio®.


Art. 4 – Recupero e decadenza

  • In caso di mancato rinnovo per un anno, il professionista dovrà acquisire 40 CFP (20 + 20) nel
    successivo periodo formativo.
  • Dopo due anni consecutivi senza rinnovo, la certificazione decade e, a partire dal terzo anno, per il suo ripristino è richiesta la frequenza integrale del Master AML/CFT Diploma o di un percorso formativo equivalente, comprensivo della ripetizione della prova scritta finale.


Art. 5 – Riconoscimento dei crediti ACAMS® e di altri enti esterni

È previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP) conseguiti tramite ACAMS®, entro i limiti e secondo le modalità di seguito specificate.

  1. I crediti formativi rilasciati da ACAMS® possono essere riconosciuti fino a un massimo del 25% del monte annuale dei CFP richiesti (ossia 5 CFP su 20), a condizione che:
    o derivino da attività formative con verifica o test finale delle competenze acquisite;
    o siano coerenti con la normativa AML/CFT del Paese in cui il professionista esercita la propria attività;
    o siano accompagnati da attestazione ufficiale, documentabile e verificabile rilasciata da ACAMS®.
  2. Non sono riconosciuti crediti derivanti da attività formative o webinar privi di test finale o di valutazione oggettiva dell’apprendimento, salvo una sola eccezione:
    i CFP attribuiti per la partecipazione al Forum Nazionale Antiriciclaggio®, che costituisce evento ufficiale organizzato e supervisionato direttamente dalla European School of Banking Management e dalla Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.
    Tali crediti, pur non prevedendo una prova finale, sono considerati pienamente validi ai fini del rinnovo AMLACERT® in quanto l’evento è soggetto a monitoraggio didattico, controllo delle presenze e validazione dei contenuti formativi da parte della Scuola stessa.
  3. I CFP ottenuti attraverso altre attività formative non riconosciute, non verificabili o prive di attestazione ufficiale del livello di apprendimento non possono essere utilizzati ai fini della ricertificazione AMLACERT®.


Art. 6 – Requisito di prevalenza formativa ESB

Ai fini della validazione AMLACERT®, almeno il 60% dei crediti formativi annuali deve essere conseguito tramite attività formative erogate dalla European School of Banking Management o dalla Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance, enti certificatori ufficiali.
Questa regola risponde a esigenze di garanzia, conformità e tracciabilità, in quanto:

  • i crediti interni sono accompagnati da verifiche oggettive delle competenze;
  • la Scuola detiene la responsabilità diretta del rilascio


Art. 7 – Procedure di rinnovo

  1. Il professionista deve programmare il rinnovo entro il 31 dicembre dell’anno antecedente al periodo di validità successivo.
  2. Il rinnovo si perfeziona mediante:
    o il versamento della quota associativa annuale (relativa all’anno che si sta rinnovando) all’Albo Certified AML/CFT Managers;
    o la presentazione della documentazione attestante i CFP conseguiti;
    o la verifica e validazione da parte della Commissione Certificazioni.
  3. La Scuola può, a propria discrezione, richiedere attestati, test o evidenze didattiche per confermare la validità dei crediti dichiarati.


Art. 8 – Controlli e verifiche

La Commissione Certificazioni effettua controlli periodici sulla veridicità delle attività formative dichiarate. In caso di dichiarazioni mendaci o di documentazione non verificabile, la certificazione può essere revocata o sospesa fino al completamento delle verifiche.


Art. 9 – Documentazione ufficiale e tracciabilità

A partire dal 2026 sarà possibile consultare tutte le informazioni relative alle certificazioni, ai rinnovi e ai crediti conseguiti sono archiviate e rese consultabili sulla piattaforma myESB.eu, attraverso la card digitale personale e il QR Code ufficiale di verifica e autenticità, collegato al database della Scuola.


Art. 10 – Decorrenza e aggiornamento del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito della European School of Banking Management e potrà se necessario, essere aggiornato annualmente con delibera del Comitato Scientifico della European School of Banking Management.


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