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Registro sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini

Businessman assembling the word trust with wooden dices
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Registro sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini

La IV e la V direttiva antiriciclaggio hanno previsto specifici obblighi di identificazione del titolare effettivo in capo ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio, intesi cumulativamente:

  1. il costituente;
  2. il o i trustee;
  3. il guardiano, se esistente;
  4. i beneficiari o la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o il soggetto giuridico;
  5. qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

I fiduciari di trust produttivi di obblighi fiscali e di istituti giuridici analoghi, hanno l’obbligo di ottenere, mantenere e fornire informazioni sulla titolarità effettiva e comunicare tali informazioni ad un registro centrale.

La disciplina comunitaria è stata recepita all’interno dell’art. 22 del D.Lgs. 231/2007 con la previsione dell’obbligo, a carico esclusivo dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986 n. 917, di iscrizione in un’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a cura del fiduciario o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario.

Inoltre, per garantire la certezza del diritto e condizioni di sostanziale parità, la V Direttiva ha incluso tra i soggetti obbligati alla comunicazione anche gli istituti giuridici che, per assetto e funzioni, appaiono affini al trust (espresso e volontario), indipendentemente dal nomen iuris utilizzato.

L’allargamento della platea dei soggetti obbligati è stato recepito nella normativa nazionale attraverso l’introduzione del comma 5-bis all’art. 22 del D.Lgs. 231/2007, secondo cui si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.

Al contempo i soggetti che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti a quelli del fiduciario di trust espressi hanno l’obbligo, da un lato, di acquisire e mantenere i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva e, dall’altro, di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Il 23 dicembre 2019 il MEF, di concerto con il MISE, ha posto in consultazione pubblica lo schema di decreto ministeriale relativo al citato Registro dei titolari effettivi, dando concreta attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 21, co. 5 del D.Lgs. 231/2007, che demandava alla normativa secondaria la fissazione delle linee guida inerenti all’alimentazione, all’accesso e alla consultazione dei dati anagrafici e delle informazioni sullo status di titolare effettivo di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini.

La bozza di decreto è suddivisa in tre sezioni:

– Sezione I, contenente l’indicazione dei requisiti soggettivi, oggettivi e temporali e le modalità della comunicazione da parte dei soggetti obbligati:

-Sezioni II, con le modalità di accesso da parte delle autorità e le regole per la consultazione da parte dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio e dei terzi;

– Sezione III inerente, da un lato, ai rapporti di scambio informativo tra INFOCAMERE (che gestisce per conto delle Camere di Commercio il sistema informativo nazionale) e l’Agenzia delle entrate e gli Uffici Territoriali del Governo e, dall’altro, alle modalità di interconnessione tra i registri centrali istituiti dai singoli Stati membri, finalizzata al monitoraggio e alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e affini giuridici affini all’interno dei confini europei.

La sezione speciale del registro delle imprese accoglierà, a regime, le informazioni e i dati identificativi delle persone fisiche che rivestono lo status di titolare effettivo in trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana.

L’art. 4 della bozza di decreto contiene l’elencazione dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione, che comprendono:

  1. i dati identificativi del (o dei) titolare (i) effettivo (i) del trust espresso e degli istituti giuridici affini obbligati;
  2. il codice fiscale dell’istituto;
  3. la denominazione nonché data, luogo ed estremi dell’atto istitutivo del trust o dell’istituto giuridico affine;
  4. l’eventuale indicazione dello status di controinteressato all’accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l’accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;
  5. la dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Con specifico riferimento a trust e istituti affini, il fiduciario avrà tempo fino al 31 marzo del 2021 per comunicare i dati sulla titolarità effettiva preventivamente acquisiti nonché le relative variazioni, da inviare entro 30 giorni dall’atto che ne ha dato luogo.

La Sezione II del decreto in consultazione contiene tutte le indicazioni relative alle modalità di accesso e consultazione ai dati e delle informazioni comunicate dai soggetti tenuti all’iscrizione.

L’accesso ai dati contenuti nella sezione speciale è consentito, previo accreditamento:

  1. al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di informazione finanziaria, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza in veste di Polizia Valutaria, senza alcuna restrizione;
  2. alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e all’autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
  3. alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, esclusivamente nei limiti di tale finalità;
  4. i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio indicati all’art. 3 del D.Lgs. 231/2007, dietro pagamento dei diritti di segreteria[1];
  5. al pubblico con il pagamento dei diritti, salvo non risultino controinteressati all’accesso.

Ai sensi del d.lgs. 125/2019 era fissato al 3 luglio 2020 il termine ultimo entro il quale doveva essere emanato il decreto definitivo per l’istituzione del Registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio. Considerato che nello schema di decreto è previsto che la prima comunicazione dovrà essere inoltrata dai soggetti obbligati alle Camere di commercio entro il 15 marzo 2021, ne deriva che per rispettare detto termine il decreto dovrà essere emanato perlomeno entro tale data.

Emiliano Marvulli

[1] Particolarmente rilevante è la previsione contenuta all’art. 6, co. 4 della bozza di  decreto in cui è previsto l’obbligo peri soggetti obbligati di segnalare tempestivamente le eventuali incongruenze tra le informazioni ottenute a seguito dell’accesso alla sezione del registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, al fine di creare appositi sistemi di allerta sulla qualità e veridicità dei dati depositati in Camera di Commercio.

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