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Quaderni dell’antiriciclaggio, il settore del gioco secondo la UIF

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Quaderni dell’antiriciclaggio, il settore del gioco secondo la UIF

A cura di Joseph Malvisini

Nel numero 20 dei Quaderni dell’antiriciclaggio dal titolo “La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli”, l’Unità di Informazione Finanziaria ha trattato in modo ampio e interessante diversi ambiti normativi.

In tale contesto descrittivo vi è una sezione specifica per il settore del gioco ad opera di Alessia Cassetta e Luca Baron.

Gli autori ricordano, da subito, come nell’analisi del rischio nazionale di riciclaggio, nel suo ultimo aggiornamento del 2018, il settore sia considerato ad alto rischio, indipendentemente dall’ambito “legale” o fuori dai contesti normativi vigenti, in quanto settore di grande interesse per la criminalità. Settore che negli anni ha rappresentato una area di “sovvenzione” per la malavita.

Utile l’excursus storico con la progressiva attenzione normativa al comparto del gioco, con il passaggio dal Dlgs 56/2004, che includeva tra i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio le case da gioco, alla riforma del Dlgs 231/07, seppur nella difficoltà di una fattiva applicabilità in ambito online, in quanto il mancato riferimento alla concessione da parte della ADM rendeva difficile la realizzabilità in contesti troppo variegati tra i soggetti autorizzati a operare in territorio italiano e i concessionari esteri, i cosiddetti “.com”.

Il Dlgs 90/2017 diventa il momento di ingresso del comparto del gioco, in maniera più o meno compiuta, tra i soggetti obbligati, con l’introduzione di una disciplina specifica di settore.

La norma ha consentito di identificare la prima distinzione tra gli operatori di gioco su rete fisica e quelli su rete telematica, aggiungendoli agli operatori delle Case da gioco.

La UIF ricorda, finalmente a giudizio di chi scrive, che la componente di applicazione normativa non è collegata alla nazione di riferimento dell’operatore, ma sottoposta all’ottenimento dell’autorizzazione ad operare mediante concessione pubblica. Un elemento di discrimine molto importante, non secondario.

Tale aspetto assume rilevanza in collegamento alla recente introduzione del reato di esercizio abusivo di gioco d’azzardo, nel momento in cui chi opera non è provvisto dell’apposita licenza di pubblica sicurezza (lato gioco su rete fisica) che presuppone l’esistenza della apposita concessione pubblica. Concessione che ricordiamo, solo per esaustività del discorso, è altresì obbligatoria per poter operare mediante rete telematica.

In tal caso, solo per reciproca memoria, osserviamo come gli obblighi della concessione di gioco online richiedano una netta separazione tra l’operatività online e quella retail tanto da prevedere una serie di divieti (ad esempio la commercializzazione dell’offerta di gioco online nei negozi di gioco) come ribadito da ADM nella circolare numero 211248 del 18 maggio 2022.

 

Ma oltre al tema citato è di rilevanza quanto riferisce la UIF nei suoi Quaderni in quanto, nell’ambito del gaming, rispetto ad altri ambiti degli altri soggetti obbligati, il legislatore ha ribadito la prevalenza della “territorialità italiana” prendendo come riferimento la residenza del giocatore per l’assoggettamento alla normativa antiriciclaggio. Tale aspetto impone all’operatore di gioco di soggiacere alla normativa nazionale indipendentemente dal luogo della propria sede legale. Elemento aggiuntivo rispetto alla autorizzazione ad operare mediante concessione pubblica.

Quello che fa piacere nella lettura del Quaderno numero 20 è il miglioramento della conoscenza tecnica del settore da parte della UIF, una verticale di analisi che dà evidenza della progressiva comprensione degli ambiti operativi del settore.

I Concessionari non hanno, come rappresentato dalla UIF, rapporto diretto con i clienti (da ricordare come alcuni Concessionari abbiano la gestione diretta di punti di vendita e, di fatto possiamo considerare che il rapporto possa essere diretto in quanto i soggetti che operano sul negozio di gioco sono dipendenti del concessionario e che i rappresentanti legali, o al massimo procuratori autorizzati, siano i titolari delle medesime licenze di pubblica sicurezza).

Di nota la specifica del richiamo alla operatività mediante soggetti terzi, l’esercente, operatore privato che opera mediante rapporto contrattuale con il concessionario, e che “effettua le attività consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi di gioco e nelle azioni necessarie al funzionamento degli stessi presso gli esercizi con modalità conformi alle prescrizioni normative in materia”.

“Gli esercenti sono i titolari dei punti fisici in cui viene svolta l’attività di gioco. Ad essi spetta l’onere di fornire gli spazi necessari e tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività di gioco, in cambio di un corrispettivo. Nel caso di videoterminali, l’esercente stipula un contratto con il gestore che fornisce l’apparecchio.”

Interessante il riferimento ai “gestori di sala” e alla apposita autorizzazione delle Questure nella definizione dei nominativi dei preposti all’interno delle licenze di Pubblica Sicurezza e di come, esistano di fatto “reti” di collegamento tra preposti e diversi gestori di sala.

Tali aspetti, con la presenza di esercenti che gestiscono più sale, sono sicuramente elementi su cui graduare la valutazione del rischio della propria rete. Un rischio non solo di natura meramente commerciale e creditizia, ma di possibile gestione di “pezzi della rete” mediante ricorso a prestanome. Infatti soprattutto là dove siano presenti o potenzialmente evidenti le presenze di “mediatori” (il riferimento di specie è ai gestori di sale di nazionalità cinesi che si avvalgono della intermediazione di singole persone) e di come assuma valore la corretta definizione del titolare effettivo, o meglio del “reale proprietario” della sala indipendentemente dalle società alle quali sono affidate le gestioni dei negozi di gioco.

Altro elemento di attenzione il riferimento ai “gestori” delle Piattaforme di gioco. Purtroppo viene evidenziato come non siano interlocutori diretti della UIF e/o di ADM e di come non siano identificati, ad oggi, come soggetti obbligati.

Purtroppo è un limite normativo. Infatti sarebbe molto utile per il comparto sottoporli ai medesimi obblighi normativi antiriciclaggio. In particolar modo farli diventare “garanti dei dati” che vengono trasmessi e gestiti. Infatti ben ci si ricorda dei differenti tempi di applicazione e sviluppo delle componenti del ticket parlante. Utile, inoltre, la possibilità della gestione complessiva dei dati, anche al fine di concordare con singolo concessionario (o meglio anche in forma identica per tutti i soggetti che utilizzano le medesime piattaforme) dei sistemi di alerting comuni che consentano di identificare potenziali fenomeni anomali proprio sulla base delle analisi dei dati. Elemento che assumerebbe ancor di più valore nella capacità informativa complessiva sulla operatività su più concessionari nel caso in cui anche le Piattaforme fossero sottoposte agli obblighi di invio delle Sos. Considerazioni che si aggiungono a quelle già effettuate dalla Unità di informazione finanziaria: “Le VLT sono gestite da piattaforme di gioco alle quali affluiscono tutti i dati. Le piattaforme non rientrano tra i soggetti obbligati, ma si configurano come una sorta di società di servizi e non sono considerati interlocutori diretti della UIF e dell’ADM, rendendo più complicata l’acquisizione di informazioni di tipo massivo per l’analisi della corretta gestione di sale e punti fisici. L’inserimento delle piattaforme tra i soggetti obbligati, oltre a rendere disponibili i dati di possibile interesse per gli approfondimenti, consentirebbe di avere contezza di ulteriori fenomeni ad alto rischio (esempio: scollegamento delle macchinette VLT dalla rete telematica di ADM)”.

Nel numero dei Quaderni si richiamano le regole della conservazione dei dati, in particolare sulla rete fisica, nella differenziazione tra gli obblighi di trasmissione al concessionario entro i 10 giorni indicati dal Dlgs 231/07 e i 2 anni di conservazione presso il punto vendita. Di contro rimangono ovviamente i 10 anni di mantenimento in capo al concessionario. Curioso e utile il riferimento al ruolo importante dell’IP nella identificazione della operatività del conto di gioco: “l’indirizzo IP è l’informazione che consente di sapere se il titolare di un rapporto sta utilizzando differenti strumenti (pc, cellulare, tablet) per l’accesso ed è ampiamente sfruttata da tutti i soggetti che richiedono la creazione di un account. Al momento, tuttavia, ne è richiesta la conservazione ai soli concessionari di gioco. Si tratta, quindi, di una previsione innovativa relativa a informazioni facilmente disponibili che potrebbe essere estesa a tutte le operatività finanziarie effettuate telematicamente”.

Rispetto agli adempimenti di identificazione su rete fisica, il ruolo è correttamente rappresentato dal “preposto di sala”, un aspetto che consente anche per il tramite dell’Autorità di rappresentare come tale “prima linea di difesa” sia veramente l’antemurale principale della identificazione dei fenomeni anomali.

Questo perché non solo vi è la corretta conoscenza del territorio e dei clienti (molte volte anche sotto il profilo reputazionale con un’attendibilità maggiore delle stesse liste compliance), ma anche la vera identificazione del comportamento di gioco (e non).

Si prosegue ricordando un altro grande limite normativo, contro il quale più volte mi sono espresso, l’assenza di una Autorità di Vigilanza nel gaming, che quindi, nei termini degli obblighi di conservazione, lascia liberi nella scelta delle modalità i singoli operatori di gioco, ferma restando l’osservanza delle disposizioni generali di conservazione della normativa antiriciclaggio del Dlgs 231/01 e ssmm.

L’assenza di regole specifiche in ambito di conservazione e adeguata verifica è, ad oggi, a mio avviso, le componenti che richiedono un intervento rapido che consentirebbe l’adozione di prassi e logiche comuni tra gli operatori, interrompendo pratiche di “concorrenza della compliance AML” a seconda della maggiore o minore rigidità dei sistemi di verifica adottati.

L’analisi nei Quaderni si chiude con i riferimenti agli obblighi di adeguata verifica, con la specificità della operatività dei conti online (possibilità di operare anche in assenza di documento per 30 giorni con obbligo di chiusura da parte del Concessionario, trascorsi i 60 giorni dall’attivazione del conto) e agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta.

L’attenzione della UIF questa volta cade sulle logiche di identificazione del sospetto. Non meramente associate al superamento di valori soglia, con l’invito ad una analisi più ampia dei profili soggettivi (comprese le informative di natura penalistica) e oggettivi rispetto al transato di gioco. Aspetti che, collegandosi ai richiami fatti in ambito di adeguata verifica, sulla raccolta delle informazioni di natura professionale e capacità reddituale, nonché sulla profilazione del rischio in fase di onboarding, fanno chiaramente intendere come gli aspetti della congruità tra operatività e capacità economica debbano necessariamente essere presi in considerazione.

Certo il richiamo finale è comunque all’invito a prendere in considerazione gli schemi di comportamento e gli indicatori di anomalia emanati dalla stessa UIF, specifici del comparto dei giochi.

Una buona analisi, che rende ben contenti di come la conoscenza tecnica del comparto gioco sia in continuo aumento e che induce ad invitare gli operatori di gioco a incrementare i momenti di scambio informativo e di confronto con la Unità di Informazione Finanziaria che, ad onore del vero, ha sempre manifestato una ampia disponibilità al dialogo.

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