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Pubbliche amministrazioni, controlli antiriciclaggio per il Pnrr

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Antiriciclaggio e ComplianceGAFI - UENews

Pubbliche amministrazioni, controlli antiriciclaggio per il Pnrr

A cura di Liliana Porcelli

Il “PNRR”, acronimo di “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del programma “Next generation EU (NGEU)”. L’Italia gestirà un ammontare di 223,91 miliardi di euro che saranno investiti per perseguire due principali scopi:

  • rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale;
  • favorire un cambiamento strutturale dell’economia, a partire dal contrasto alle diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali.

In considerazione della rilevanza degli investimenti, della durata a tempo limitato del piano (2021-2026), e senza tralasciare l’importanza della manovra sotto il profilo economico, sociale, culturale e soprattutto innovativo, è inevitabile la considerazione del potenziale pericolo di contaminazione e infiltrazioni criminali nonché la necessità di un importante presidio per contrastare casi di frode, corruzione, conflitti di interesse e doppi finanziamenti[1].

Già l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), era intervenuta sul tema[2] richiamando l’attenzione dei soggetti obbligati su specifici schemi comportamentali espressivi di condotte illecite derivante dalla gestione dei flussi di denaro provenienti dagli investimenti PNRR.

Si evidenzia infatti come Il comparto pubblico rivesta un ruolo chiave nella gestione dei fondi ed è per questo che, per innalzarne l’apporto in termini di collaborazione attiva antiriciclaggio, si ravvisa la necessità di sensibilizzare gli uffici pubblici all’adozione di presidi funzionali all’individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 231/2007.

A porre sempre più l’accento sulla necessità della collaborazione attiva da parte delle PA per contrastare i fenomeni legati al riciclaggio nonché le infiltrazioni criminali, interviene la comunicazione della UIF[3] relativamente all’istituzione di un nuovo fenomeno, “PN1” – Anomalie connesse all’attuazione del PNRR.

Se da un lato non ci sono dubbi sui soggetti obbligati, così come meglio definito dal Regolamento Europeo 241/2021, sulla tipologia dei dati da raccogliere ai fini delle verifiche relative al monitoraggio dei fondi investiti, e considerata anche l’apertura verso un supporto da parte di figure professionali specializzate, appare “debole” per il successo della realizzazione del piano Nazionale la gestione organizzativa lasciata in gran parte agli Enti locali.

Ripartendo dall’art. 22 – Capo IV – Disposizioni Finanziarie comma 1 sancisce l’obbligo in capo ai…“beneficiari” o “mutuatari di fondi” di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari…”

Declinando le “opportune misure” si evince come siano espressamente indicate le categorie di dati da raccogliere[4] (nome del destinatario finale dei fondinome dell’appaltatore, del subappaltatore nonché ove il destinatario finale dei fondi sia un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell’Unione in materia di appalti pubblici; iii) il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.

A questo punto se è chiaro il riferimento ai soggetti obbligati, ai dati da raccogliere e all’importanza della collaborazione attiva da parte della PA, merita invece attenzione l’impegno degli Enti Locali che rappresentano il fulcro delle stazioni appaltanti per gli investimenti ma allo stesso tempo l’anello debole del processo stesso.

Pur considerando la possibilità per la PA di dotarsi di figure professionali qualificate come normato dall’art 31 legge 152/2021[5] ammettendo, infatti, la possibilità di conferimento di incarichi di consulenza a figure specializzate con comprovate qualità professionali per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si rileva ad oggi la difficoltà di un coordinamento efficiente e dinamico in quanto gli Enti Locali risultano essere comunque privi di esperienza e di formazione per l’attuazione di programmi cui sono necessarie procedure complesse e grandi capacità di coordinamento fra iniziative ordinarie e straordinarie.

È altresì condiviso come la Pubblica Amministrazione presenti ampi margini di miglioramento ed è per questo oggetto di raccomandazioni da parte delle maggiori istituzioni internazionali, nonostante alcuni progressi nell’efficienza e nella digitalizzazione.

La modifica dell’art. 31 della Legge 152/2021 mediante l’ammissione anche alle Società di Consulenza di assumere incarichi sino a scadenza del PNRR rappresenterebbe una svolta in termini di un significativo fabbisogno di supporto tecnico per la PA, a cui le società di consulenza, fucina di competenze e professionalità e da sempre al servizio di processi complessi di cambiamento e trasformazione di aziende e pubblica amministrazione, possono fare fronte.

[1] A garanzia della legalità, è stato infatti firmato un accordo di collaborazione tra la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Economia e delle finanze a sottolineare la necessità di una sempre più stretta sinergia tra le Amministrazioni

[2] 2020 “prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19  – 2021 “prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al covid-19 e al PNRR”

[3] Comunicato UIF del 31 maggio 2022 -Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all’attuazione del PNRR

[4] Reg UE 241/2021 art 22

[5] “Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR”

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