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Pagamento dilazionato con il forfaiting

FORFAITING
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Pagamento dilazionato con il forfaiting

A cura di Massimo Ferracci

L’esportatore che negozia contratti riguardanti la fornitura di beni strumentali e/o industriali, tecnologie, impianti o la posa in opera di infrastrutture, spesse volte è costretto, se vuole concludere positivamente la trattativa commerciale, a concedere all’importatore dilazioni di pagamento che possono andare dai sei mesi, fino a dodici, ventiquattro mesi o anche oltre.

L’importatore estero, d’altra parte, non può permettersi l’acquisto di uno dei beni sopra descritti impegnandosi a pagarli nel breve termine. Ha la necessità, come del resto accade anche nel nostro paese e in tutti i paesi industrializzati, di dilazionare il più possibile il pagamento, rateizzando il pagamento con scadenze (di solito) semestrali fino alla concorrenza dell’importo che sarà maggiorato dal tasso di interesse calcolato sulla dilazione.
L’esportatore, così, non solo deve trovare una soluzione che garantisca nel breve periodo il pagamento, della fornitura ma deve, altresì, trovare un finanziamento per permettere all’importatore l’acquisto del bene pagandolo a rate.

Lo sconto pro soluto con la tecnica del forfaiting

Il forfaiting (che di fatto viene effettuato sulla piazza di Londra) è una possibile soluzione che soddisfa le esigenze di entrambe le parti in quanto permette all’esportatore di smobilizzare il proprio credito e all’importatore di usufruire di un finanziamento. L’operazione si configura in uno sconto di titoli di credito con il quale l’Istituto scontante (il forfaiter) acquista dall’esportatore, i predetti titoli cambiari, riconoscendogli l’importo degli stessi al netto del tasso di interesse calcolato per il periodo della dilazione di pagamento, delle commissioni e delle spese relative. I titoli saranno, successivamente presentati per il pagamento alle scadenze concordate e riportate sui medesimi.

L’operazione di sconto con la tecnica del forfaiter viene effettuata “pro soluto” cioè “without recourse” (senza ricorso), il che sta a significare che il forfaiter oltre a subentrare nel credito, si assume anche i rischi connessi al mancato pagamento senza la possibilità di rivelarsi (ricorrere), nei confronti dell’esportatore che glielo ha ceduto.

Condizioni per lo sconto pro soluto

Proprio per gli indubbi vantaggi che il forfaiting presenta l’esportatore dovrà considerare che l’operazione deve rispettare alcuni requisiti fondamentali:
• il credito deve essere necessariamente incorporato in titoli di credito cambiari come la tratta accettata (accepted bill of exchange) o, meglio, la cambiale pagherò (promissory notes);
• i titoli devono essere emessi in valuta “forti”: (dollari USA, euro, franchi svizzeri, yen o sterline inglesi) a causa della maggiore liquidità e piazzabilità di tali divise;
• gli importi complessivi del credito per i quali si chiede lo sconto pro soluto devono essere, di norma, significativi altrimenti difficilmente l’istituto scontante (forfaiter) li accetta;
• le tratte accettate e/o le cambiali pagherò devono essere assistite da garanzia corporate o bancaria sotto forma di avallo o di lettera garanzia separata.
• la possibilità di usufruire di un contributo sugli interessi da parte di Simest se l’operazione presenterà alcuni requisiti richiesti dall’intervento agevolativi, come il pagamento anticipato di almeno il 15% del valore totale della fornitura. Il contributo copre la differenza esistente tra il tasso di sconto ritenuto “congruo” da Simest e il tasso minimo praticato dall’esportatore all’importatore, secondo quanto stabilito dal “Consensus”.
Con la tecnica del forfaiting l’esportatore incassa immediatamente il proprio credito trasformandolo in incasso immediato, eliminando dal bilancio la posta attiva “crediti verso clienti”, eliminando il rischio di credito e la gestione amministrativa dello stesso.
Grande vantaggio che l’esportatore non ha alcuna forma di affidamento.

Unico svantaggio è la estrema complessità dell’intervento che richiede la massima attenzione in ogni processo e non consente margini di errori pena la decadenza dell’operazione stessa.

Le operazioni di consulenza, in particolare le consulenze contrattuali e aziendali, sono oggetto di verifica solo qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 1, co. 2, lett. l, del D.lgs. n. 231/2007 novellato nel D.lgs. n. 90/2017, ossia nei casi di
“attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale”.

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