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Le principali novità del D.Lgs. n.90 Antiriciclaggio in attuazione della IV Direttiva Europea

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Antiriciclaggio e ComplianceGAFI - UENews

Le principali novità del D.Lgs. n.90 Antiriciclaggio in attuazione della IV Direttiva Europea

A cura di Sergio Silvestri, Direttore della European School of Banking Management

Il decreto legislativo n.90 del 25 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 19 giugno ed entrato in vigore lo scorso 4 luglio, ha sostanzialmente riscritto il D.Lgs. n.231 del 2007 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l’attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni.

La nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva europea, aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari degli obblighi e l’ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti, in applicazione del diritto europeo.

Il punto di partenza della direttiva, infatti, è l’ampliamento e la razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio (risk based approach), già considerato dalla precedente direttiva, in base al quale le misure volte a prevenire o mitigare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo devono essere proporzionali ai rischi effettivamente individuati.

Le nuove disposizioni garantiscono anche un sistema di controllo degli operatori che effettuano l’attività di money transfer, caratterizzata da un elevato rischio di infiltrazione criminale.

Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Di seguito alcune delle novità più significative introdotte dalla nuova normativa.

In primis, l’eliminazione dell’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico per gli intermediari bancari e finanziari. I nuovi articoli 31 e 32 prescrivono che i sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni devono consentire la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali e devono essere idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di proiezione dei dati personali.

È richiesta l’adeguata verifica del cliente, con la registrazione delle informazioni, anche per le operazioni occasionali che comportano un trasferimento di fondi superiori a €1.000 (articolo 17, comma 1).

Nella prestazione di servizi di pagamento e nell’emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, compresi quelli con sede in un altro Stato membro, nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a €15.000, ivi compresi i casi in cui queste siano effettuate tramite soggetti convenzionali e agenti (articolo 17, comma 6).

Gli obblighi di adeguata verifica non si osservano, invece, in relazione alla mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (articolo 17, comma 8).

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private diverse dalle imprese devono comunicare telematicamente ai rispettivi Registri le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva. I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali sono tenuti all’iscrizione in una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, al quale devono essere comunicate le informazioni sulla titolarità effettiva del trust (articolo 21);

La nuova normativa prevede misure di controllo e monitoraggio che devono essere adottate dagli istituti di pagamento e dagli istituti di moneta elettronica nei confronti dei soggetti convenzionati e agenti che dovranno essere annotati in apposito registro tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (articoli 43-45).

Allo stesso tempo, gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo sono attenuati: è necessario segnalare alle autorità di vigilanza i fatti che possono integrare violazioni del decreto gravi, ripetute, sistematiche o plurime, di cui essi vengano a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni (articolo 46).

Inoltre, devono essere adottate procedure volte ad incentivare segnalazioni interne di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni in materia di antiriciclaggio da parte del personale dipendente (il cosiddetto whistleblowing).

Sul fronte dei giochi, la normativa prevede per distributori ed esercenti del gioco su rete fisica l’obbligo di identificare il cliente che richiede o effettua operazioni di gioco per importo pari o superiore a €2.000 (per il settore delle VLT il limite è di €500). Se si ravvisa il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, le misure antiriciclaggio vanno applicate a prescindere della cifra richiesta. L’obbligo di identificazione per i giochi online avviene per mezzo del conto di gioco, che può essere ricaricato esclusivamente attraverso pagamenti tracciabili. Chi gestisce case da gioco (casinò) dovrà identificare e verificare i clienti se il valore delle transazioni eseguite per l’acquisto o il cambio dei gettoni, o l’incasso delle vincite, sia pari o superiore a € 2.000. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all’ingresso della casa da gioco (articoli 52-54).

Infine, si segnalano anche l’estinzione entro il 31 dicembre 2018 di tutti i libretti al portatore anonimi (articolo 49) e il proporzionamento delle sanzioni sulla base dell’inadempienza del professionista.

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