La rafforzata verifica nei confronti dei corrispondenti esteri appartenenti a paesi ad alto rischio di riciclaggio
December 2, 2019 2022-12-06 12:31La rafforzata verifica nei confronti dei corrispondenti esteri appartenenti a paesi ad alto rischio di riciclaggio
La rafforzata verifica nei confronti dei corrispondenti esteri appartenenti a paesi ad alto rischio di riciclaggio
A cura di M. Ferracci, Responsabile AML Bank Sepah – Docente Universitario Finanza Internazionale
Gli intermediari devono applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti degli enti creditizi e finanziari insediati in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti, quando questi ultimi instaurano rapporti continuativi costituiti da conti correnti di corrispondenza ovvero conti di passaggio.
La normativa definisce:
- Conti Correnti di corrispondenza i conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e Bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);
- Conti di passaggio i rapporti Bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della Clientela.
- l’acquisizione di informazioni idonee ad individuare gli assetti proprietari del Corrispondente Estero e la qualità del regime di vigilanza e dei controlli in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo cui il Corrispondente Estero è soggetto;
- l’acquisizione presso il Corrispondente Estero di informazioni sufficienti a comprendere pienamente la natura delle attività svolte, anche con riferimento ai servizi prestati ai propri clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso la Banca;
- la raccolta di informazioni per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, la sua reputazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;
- la sicurezza, anche con verifiche a campione, che il Corrispondente Estero abbia verificato l’identità dei clienti che hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di adeguata verifica della Clientela e che, su richiesta, possa fornire alla Banca i dati del cliente e del titolare effettivo ottenuti a seguito dell’assolvimento di tali obblighi; va acquisita una espressa dichiarazione circa l’inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste;
- l’autorizzazione della Direzione per l’apertura di ciascun conto corrente di corrispondenza;
- la definizione in forma scritta dei termini dell’accordo con il Corrispondente Estero e i rispettivi obblighi.
Le misure rafforzate sopra indicate devono essere applicate ai rapporti assimilabili ai conti correnti di corrispondenza o conti di passaggio.
È vietato aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una Banca di comodo (cosiddette shell banks (per Banca di comodo si intende una Banca o un ente che svolge attività equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettiva e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato) facendo inoltre attenzione che il Corrispondente Estero sia soggetto vigilato dalla propria Banca Centrale di riferimento in quanto sono assoggettati a particolare cautela i rapporti accesi ad appartenenti al cosiddetto “sistema bancario ombra”.
Nel caso in cui il Corrispondente extra-comunitario presenti alla Banca richiesta di conversione di banconote denominate in una o più valute il cui corso legale sia cessato, la Banca deve acquisire informazioni sul soggetto per conto del quale il Corrispondente ha presentato la richiesta.
Al fine di fornire un sostegno costante ai controlli sulle attività di riciclaggio in relazione alle attività di correspondent banking, le banche italiano devono attivare una serie di analisi sistemiche e di best practice, così sintetizzate:
a) Le caratteristiche e le attività del correspondent banking.
Il correspondent banking è un’attività caratterizzata da volumi elevati e tempi ridottissimi, la quale comporta importanti flussi di denaro fra un elevato numero di istituti finanziari. In molti casi, nessuna delle singole parti coinvolte dispone di una visione d’insieme completa sull’intero flusso di transazioni.
La Banca effettua le transazioni avviate dal proprio corrispondente per conto di controparti con le quali la Banca stessa non intrattiene rapporti diretti, che non sono suoi clienti e per le quali di conseguenza non ha condotto una due diligence.
Tali caratteristiche possono rendere i conti della banca corrispondente vulnerabili a potenziali attività illecite da parte di riciclatori di denaro, con una notevole difficoltà per la Banca nella prevenzione e nell’individuazione di tali attività illegali.
Nei rapporti con i corrispondenti iraniani, la Banca agisce effettivamente come agente della propria banca corrispondente, eseguendo e/o effettuando pagamenti e altre transazioni per conto della banca corrispondente su disposizione dei propri clienti. Tali clienti possono essere persone fisiche, persone giuridiche o addirittura altri istituti finanziari, mentre i beneficiari delle transazioni sono clienti di banche italiane.
La Banca non ha rapporti diretti con le parti sottostanti alle transazioni che transitano attraverso di essa e, in tali casi, potrebbe non essere nella posizione di verificare l’identità o comprendere appieno la natura di una specifica transazione, soprattutto nell’ambito dell’elaborazione dei pagamenti elettronici (trasferimenti di denaro).
Affinché la Banca possa adeguatamente preservare il rischio di riciclaggio è necessario che ogni banca corrispondente sia in grado di condurre un’adeguata due diligence sui propri clienti e sulle loro transazioni in ottemperanza alle leggi e alle disposizioni normative vigenti, tenendo in considerazione ove opportuno tutti gli standard internazionali rilevanti.
Tale due diligence deve essere effettuata dai corrispondenti che intrattengono un rapporto diretto con i clienti, poiché si trovano nella posizione migliore per conoscere i propri clienti e sono tenuti a gestire un adeguato sistema interno di controllo volto a contenere i potenziali rischi di riciclaggio di denaro.
La Banca è tenuta ad adottare un approccio basato sul rischio, svolgendo una due diligence approfondita sui corrispondenti considerati a maggior rischio.
In taluni casi, pur senza avviare alcun rapporto diretto con i clienti, per la Banca può tuttavia essere ancora necessario richiedere o ricevere dalla banca corrispondente informazioni in merito a uno o più clienti del corrispondente stesso, ivi inclusi altri istituti finanziari che siano suoi clienti (anche se il trasferimento di informazioni può essere soggetto a leggi o disposizioni normative tali da impedire
alla banca corrispondente di fornire informazioni all’istituto).
La Banca applica i seguenti i seguenti vincolanti divieti di intrattenere:
- rapporti con banche schermo (c.d. “shell banks”) La Banca è tenuta ad adottare tutte le misure per accertarsi di non collaborare deliberatamente e consapevolmente con istituti finanziari i quali a loro volta operano con shell banks;
- rapporti con istituti finanziari non bancari privi di licenza e/o non regolamentati quali servizi di rimesse, exchange houses, casas de cambio, bureau de change e agenti di trasferimento di denaro, ovvero persone fisiche o giuridiche che operano effettivamente in tale funzione;
- relazioni con banche corrispondenti per le quali la conduzione della due diligence abbia evidenziato incertezze significative che non possono essere risolte;
- relazioni in cui i controlli antiriciclaggio della banca corrispondente risultino inadeguati e/o insufficienti, senza che il corrispondente rassicuri l’istituto circa l’adozione delle necessarie misure di rimedio.
b) La metodologia dell’approccio basato sul rischio.
Ogni relazione con banche corrispondenti deve essere sottoposta a revisione nel proprio merito, e gli istituti possono generalmente attendersi che i diversi Paesi implementino le necessarie leggi antiriciclaggio e che i corrispondenti siano quindi soggetti a un’adeguata regolamentazione e supervisione (assenza di informazioni attestanti il contrario da parte di fondi credibili).
Nell’analisi del rapporto di correspondent banking, è necessario considerare fattori tali da comportare elevati rischi di riciclaggio di denaro, individualmente, in combinazione o più solitamente nel loro complesso. Tali fattori sono stati individuati con riferimento al Rischio Paese e al Rischio Controparte, i due criteri che rappresentano il fulcro attorno al quale sono imperniati i rischi di riciclaggio per la Banca.
Il rischio Paese relativo alla banca corrispondente deve essere valutato al fine di determinare l’eventuale presenza di un potenziale di riciclaggio di denaro conseguentemente a fattori correlati a un determinato Paese. I fattori che possono portare a stabilire che un Paese comporta un rischio più elevato di riciclaggio di denaro comprendono:
- il fatto che il Paese sia soggetto a sanzioni, embargo o misure analoghe decretate ad esempio da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, o comunque laddove trovino applicazione leggi nazionali;
- il fatto che il Paese presenti un elevato livello di corruzione o altre attività criminali o risulti politicamente instabile secondo quanto stabilito da fonti attendibili;
- il fatto che il Paese non sia dotato di adeguate leggi e disposizioni normative antiriciclaggio, o le leggi e le disposizioni vigenti siano implementate in modo insufficiente o inappropriato secondo quanto stabilito da fonti attendibili. I fattori inerenti al rischio Controparte sono correlati o all’organizzazione e alla struttura della banca corrispondente, o alla natura e alla finalità delle sue attività operative. I fattori considerabili che possono comportare un rischio più elevato di riciclaggio di denaro comprendono il fatto che la banca corrispondente sia:
- un corrispondente di tipo offshore;
- un corrispondente caratterizzato da un coinvolgimento materiale con soggetti PEPs;
- una banca corrispondente che non è di proprietà statale o ad azionariato diffuso (o parte di un gruppo di aziende di proprietà statale o ad azionariato diffuso), sebbene la natura e la portata della proprietà statale o le condizioni in base alle quali la banca corrispondente è quotata e scambiata su una borsa valori regolamentata possano essere considerati altrettanto rilevanti;
- un soggetto che offre ai propri clienti servizi di banca corrispondente a rischio più elevato;
- una banca centrale o un’organizzazione sopranazionale che opera su prodotti e servizi diversi da quelli previsti nell’ambito delle sue attività primarie;
- istituti finanziari non bancari regolamentati e dotati di regolare licenza quali servizi di rimesse, exchange houses, casas de cambio, bureau de change e agenti di trasferimento di denaro.
La Banca utilizza i criteri soprariportati (che tuttavia non hanno la pretesa di essere esaustivi) per mettere a punto il proprio modello finalizzato all’identificazione di corrispondenti a rischio più elevato, applicando così adeguate soluzioni di due diligence, approvazione, monitoraggio e verifica. La Banca documenta adeguatamente le metodologie adottate e i controlli attuati.
Per lo scambio di una chiave SWIFT si precisa che la Banca esegue una due diligence di livello adeguato ogni qualvolta vengono scambiate o si intendono scambiare informazioni relative a pagamenti.
Quando invece è previsto soltanto uno scambio di informazioni non relative a pagamenti, la due diligence sulla banca estera risulta sostanzialmente superflua.
c) Il processo KYC del rischio di riciclaggio
La Banca adotta un corpo di direttive e procedure atte ad agevolare l’individuazione di attività insolite o sospette, segnalandole alle autorità competenti come previsto dalle leggi vigenti. La Banca, inoltre, attua processi appropriati tali da consentire l’individuazione di attività insolite e di modelli anomali di attività o transazioni. Poiché non sempre le transazioni insolite o modelli anomali di attività sono effettivamente sospetti, la Banca deve valutare con cura l’apertura dei rapporti di corrispondenza e determinare se le attività, i modelli e le transazioni siano sospette in termini di potenziale riciclaggio di denaro.
Attività, modelli e transazioni sospette sono segnalate alle autorità competenti in conformità a leggi, disposizioni normative vigente.
Le misure di rafforzata verifica adottate dalla Banca nell’ambito del processo KYC:
– Conduzione della due diligence: la raccolta di sufficienti informazioni su una banca corrispondente al fine di capire la natura delle sue attività, determinandone la reputazione e la qualità delle attività di vigilanza sulla base di informazioni pubbliche e di immediata disponibilità. Nella misura in cui tali informazioni siano disponibili, l’attività di raccolta di informazioni deve accertare in particolare se la banca corrispondente sia stata soggetta a investigazioni in materia di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo oppure se sia stata sottoposta ad azioni disciplinari. Le informazioni così raccolte dovrebbero consentire alla banca di “monitorare” periodicamente via Internet e/o, ove ritenuto opportuno, attraverso fonti di ricerca più specializzate, i soggetti identificati come proprietari e il senior management della banca corrispondente in termini di notizie/informazioni negative pubblicate dai media ai fini dei rischi comportati dal corrispondente, ivi inclusi collegamenti nuovi o precedentemente non noti con PEPs, persone fisiche o giuridiche sottoposte a sanzioni.
Di seguito viene segnalato il percorso di acquisizione (input) delle informazioni e della documentazione da acquisire prima di poter attivare un rapporto continuativo con il corrispondente estero:
Due Diligence per l’apertura dei rapporti con i corrispondenti esteri:
- Lettera in inglese in cui viene illustrato il processo di AML della Banca.
- Questionario antiriciclaggio (redatto secondo lo standard “Wolfsberg Group”) debitamente compilato e firmato dal corrispondente che indichi, inoltre, il nominativo del Responsabile Antiriciclaggio.
La firma deve essere confermata a mezzo messaggio Swift. - Dichiarazione di Responsabilità antiriciclaggio da redigere su carta intestata del
corrispondente. - Copia con data e firma delle politiche e/o procedure aziendali in materia di
antiriciclaggio del corrispondente. - Copie dei documenti di corporate governance del corrispondente, quali:
- Statuto societario;
- Atto Costitutivo;
- Verbali di assemblea di nomina degli amministratori.
- Copia della licenza bancaria o dell’autorizzazione all’esercizio del credito del
corrispondente. - Elenco della compagine sociale del corrispondente.
- Elenco degli amministratori corredata (ove possibile) dal profilo professionale degli
stessi e elenco del Management apicale del corrispondente. - Fotocopia documento/i di identificazione del/i legale/i rappresentante/i del
corrispondente. - Ultimo bilancio di esercizio (consolidato ove ricorre) del corrispondente completo di certificazione da parte di società di revisione esterne (ove possibile).
- Elenco dei soggetti (e altre informazioni atte all’identificazione degli stessi) che direttamente o indirettamente posseggono, controllano o hanno il potere di voto su almeno il 10% di qualsiasi classe di titoli con diritto di voto.
Per le banche quotate, è necessario identificare la Borsa Valori su cui sono quotate. - Estratto aggiornato del registro di commercio del corrispondente.
- Nota redatta dal Responsabile del Servizio della Banca in cui viene evidenziato lo
scopo del rapporto continuativo e il livello reputazionale della corrispondente ove conosciuto direttamente o indirettamente. - Approvazione da parte del Responsabile Antiriciclaggio della Banca.
- Autorizzazione finale della Direzione Generale della Banca.
– Richiesta e revisione delle attività della banca corrispondente in materia di KYC e di antiriciclaggio: reperimento di sufficienti informazioni relative al programma antiriciclaggio della banca corrispondente, al fine di valutare se i provvedimenti da essa adottati in tale ambito sono adeguati e appropriati.
La Banca apre rapporti di corrispondenza solo con corrispondenti che abbiano la propria policy antiriciclaggio in linea con gli standard internazionali attualmente utilizzati e che abbiano piena operatività SWIFT (si rammenta che Swift esegue una severa KYC sulla banca prima di poter attribuire la piena operatività).
Un utile strumento a tale riguardo è rappresentato anche dal Questionario antiriciclaggio redatto sui principi statuiti dal Gruppo Wolfsberg (www.wolfsberg-principles.com). L’ultima edizione rivisitata del Questionario da sottoporre alle banche corrispondenti è del 22 febbraio 2018 (vedi allegato).
Il Gruppo Wolfsberg, fondato nell’anno 2000 da 13 banche internazionali, prevede una serie di prescrizioni su base volontaria concertate contro il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. I principi costituiscono, di fatto, le best practices internazionali.
E’ quindi opportuno che le banche adottino i principi “Wolfsberg Group”.
I principi riguardano i rapporti tra banche e privati con patrimoni di elevato ammontare e comprendono linee guida concernenti l’accettazione di clienti, le situazioni che richiedono particolare attenzione, i modi per individuare attività insolite o sospette.
E’ opportuno, inoltre, che le banche facciano sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità alla banca corrispondente in cui viene accettato e riconosciuto il diritto della Banca al controllo dell’identità dei clienti della banca corrispondente e ad eseguire una due diligence adeguata e costante sulle loro attività svolte riservandosi, in caso di informazioni e documentazioni ritenute incongrue e carenti, il diritto alla chiusura unilaterale del rapporto continuativo.
– Revisione e aggiornamento periodico delle banche corrispondenti come segue:
√ Revisione: annuale
Fatto salvo il diritto di ripetere in qualsiasi momento il processo di due diligence in seguito alla variazione del rischio di riciclaggio.
Per revisione è da intendersi il processo di adeguata verifica dall’inizio con l’esibizione di ogni documento e la sottoscrizione della modulistica come se si trattasse il corrispondente per la prima volta. L’analisi andamentale dei rapporti fino ad allora intrattenuti sarà considerata come fattore critico di successo del processo revisionale.
– Visita e svolgimento di incontri personali con i soggetti identificati come proprietari della banca corrispondente e/o con il suo senior management.
– Il coinvolgimento basato sul rischio del senior management e di un’unità di controllo indipendente e autonoma, slegata dall’attività operativa, identificata nel Servizio Antiriciclaggio, sia al fine di approvare i nuovi rapporti continuativi con i corrispondenti esteri e sia di sottoporre le relazioni già in essere a revisioni periodiche.
In tutti i casi in cui non è possibile assicurare l’adozione delle misure rafforzate sopra specificate (o in sede di revisione annuale) non si deve dar corso all’operazione o aprire il rapporto continuativo ovvero si deve porre fine al rapporto già in essere valutando se inviare una segnalazione di operazione sospetta.