Il regime sanzionatorio nei confronti dell’Iran all’alba dell’insediamento della nuova amministrazione Biden
January 21, 2021 2022-12-06 12:07Il regime sanzionatorio nei confronti dell’Iran all’alba dell’insediamento della nuova amministrazione Biden
Il regime sanzionatorio nei confronti dell’Iran all’alba dell’insediamento della nuova amministrazione Biden
A cura di Massimo Ferracci
Nell’ambito della sua risposta al terrorismo, a seguito degli attacchi dell’11 settembre 2001, nel dicembre dello stesso anno l’Unione europea ha predisposto un elenco di persone, entità e gruppi coinvolti in atti terroristici e soggetti a misure restrittive. Queste ultime, che figurano nella posizione comune 2001/931/PESC, costituiscono misure supplementari adottate per attuare la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza dell’ONU. L’elenco comprende persone e gruppi attivi sia all’interno che all’esterno dell’UE e viene riesaminato periodicamente, almeno ogni 6 mesi. Dal settembre 2016 l’UE può applicare sanzioni in maniera autonoma nei confronti dell’ISIL/Dàesh e di Al Qaeda e di persone ed entità ad essi associate o che li sostengono. Fino ad allora, le sanzioni potevano essere applicate solo alle persone e alle entità incluse nell’elenco delle Nazioni Unite o da Stati membri dell’UE che agivano a titolo individuale.
Misure restrittive applicate
La posizione comune 2001/931/PESC stabilisce i criteri per l’inserimento di persone, gruppi ed entità nell’elenco.
Individua le azioni che costituiscono a tal fine atti terroristici e definisce le misure restrittive da applicare.
Tali misure restrittive sono:
• misure connesse al congelamento dei capitali e delle attività finanziarie
• misure connesse alla cooperazione di polizia e giudiziaria
Le persone, i gruppi e le entità che figurano nell’elenco sono soggetti sia al congelamento dei capitali e delle altre attività finanziarie sia a misure rafforzate di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
Il regolamento 2580/2001 prevede il congelamento di tutti i capitali e altre attività finanziarie appartenenti a tali persone, gruppi ed entità. Inoltre, non possono essere messi a loro disposizione, direttamente o indirettamente, capitali, attività finanziarie e risorse economiche. Si tratta in tutti questi casi di terroristi esterni all’UE.
Un secondo gruppo di persone ed entità inserite nell’elenco è soggetto soltanto a misure rafforzate di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Si tratta in tutti questi casi di terroristi interni all’UE.La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio costituiscono il quadro giuridico dell’UE per imporre un divieto di viaggio nei confronti di persone identificate come associate all’ISIL (Dàesh)/Al Qaeda e un congelamento dei beni nei confronti di persone ed entità nella stessa situazione.
Criteri per l’inserimento nell’elenco
La posizione comune stabilisce che l’elenco sia redatto sulla base di informazioni precise da cui risulti che un’autorità giudiziaria o un’equivalente autorità competente ha preso una decisione nei confronti della persona, del gruppo o dell’entità in questione. Questa decisione può riguardare:
• l’apertura di indagini o di azioni penali per un atto terroristico, il tentativo di commetterlo o la sua agevolazione
• la condanna per uno di tali fattiPossono essere inclusi nell’elenco anche persone, gruppi ed entità che il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha individuato come collegati al terrorismo e contro i quali ha emesso sanzioni.
Obiettivi fondamentali nell’adozione delle sanzioni
• salvaguardare i valori, gli interessi fondamentali e la sicurezza dell’UE
• preservare la pace
• consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale
• prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale
Le sanzioni intendono indurre un cambiamento nella politica o nella condotta del soggetto cui sono dirette, al fine di promuovere gli obiettivi della PESC.
Possono essere dirette a:
• governi di paesi terzi a causa delle loro politiche
• entità (società) che forniscono gli strumenti per l’attuazione delle politiche in questione
• gruppi o organizzazioni quali i gruppi terroristici
• individui che sostengono le politiche in questione, sono coinvolti in attività terroristiche, ecc.
Sono elaborate in modo tale da ridurre al minimo le conseguenze negative per chi non è responsabile delle politiche o azioni che hanno portato all’adozione delle sanzioni. In particolare l’UE si adopera per ridurre al minimo gli effetti sulla popolazione civile locale e sulle attività legali svolte nel paese in questione o con esso.
Tutte le misure restrittive adottate dall’UE sono pienamente conformi agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, anche in materia di diritti umani e libertà fondamentali.
Ricordiamo che l’Iran – ai sensi e per gli effetti della normativa europea in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo è considerato Paese ad alto Rischio di Riciclaggio per cui le transazioni che coinvolgono controparti iraniane sono soggette a misure di rafforzata adeguata verifica da parte degli intermediari.
Roma, 20 gennaio 2021