Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
14/04/2022 2022-12-06 9:46Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
Il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale
A cura di Massimo Ferracci
Il sistema internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale poggia sostanzialmente sull’applicazione di misure restrittive di “congelamento” dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea (soggetti “designati”); tali misure, impiegate anche per contrastare l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, trovano fondamento normativo nel d.lgs 109/2007.
In tale ambito, i soggetti vigilati sono obbligati ad assolvere ai seguenti adempimenti:
- comunicare alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia presso la Banca d’Italia), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari (o, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche) le misure di congelamento applicate ai soggetti designati, indicando i nominativi coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche (art. 7, comma 1, lett. a del d.lgs. 109/2007); relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza (art. 7, comma 2 del d.lgs. 109/2007);
- comunicare alla UIF le operazioni, i rapporti, e ogni altra informazione disponibile, riconducibile ai soggetti designati, nonché ai soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (art. 7, comma 1, lett. b, c del d.lgs. 109/2007).
Al fine di agevolare l’applicazione delle misure di congelamento, il d.lgs. 109/2007 fornisce le seguenti definizioni normative:
- “fondi”: attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo: i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura; i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dal T.U.F.; gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività (art. 1, comma 1, lett. c);
- “congelamento di fondi”: divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso degli stessi, compresa la gestione di portafoglio (art. 1, comma 1, lett. e);
- “risorse economiche”: tutte le altre attività diverse dai fondi (materiali o immateriali, mobili o immobili), ma che possono comunque essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi (art. 1, comma 1, lett. d);
- “congelamento di risorse economiche”: divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo, compresi, a titolo esemplificativo, la vendita, la locazione, l’affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia (art. 1, comma 1, lett. f).
I fondi e le risorse economiche dei soggetti sottoposti a misure di congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, pena la nullità degli atti (art. 5, comma 1).
È vietato, inoltre mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati, o stanziarli a loro vantaggio, nonché partecipare ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento (art. 5, comma 4 e 5). Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o l’omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede non comportano alcun genere di responsabilità, a meno che si dimostri che il congelamento non sia stato determinato da negligenza (art. 5, comma 8).
Inoltre, relativamente al contrasto al finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, è prevista l’estensione a tali fattispecie delle misure di prevenzione esistenti per il riciclaggio, incluso l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Tale misura trova fondamento normativo nel d.lgs 231/2007 (art. 41, comma 1), per il finanziamento del terrorismo, e nel Regolamento UE 267/2012 (art. 30, comma 6, lett. d) e nel Provvedimento della Banca d’Italia del 27/05/2009, per il finanziamento dei programmi di proliferazione, il cui ambito di applicazione è limitato agli enti crediti e finanziari.
La presenza di operazioni cui prendono parte, anche come controparti, nominativi destinatari delle misure di congelamento, o soggetti ad essi contigui, costituisce uno degli indicatori di anomalia per l’invio di una segnalazione di operazioni sospette alla UIF.
I presupposti per la segnalazione vengono meno laddove il segnalante possa ragionevolmente ritenere, sulla base di tutte le informazioni disponibili, anche non anagrafiche (es: profilo economico-finanziario del nominativo incompatibile con le cariche e qualifiche indicate per il soggetto designato nelle liste), che si tratti di un caso di omonimia.
Gli obblighi di comunicazione di cui al d.lgs. 109/2007 sono distinti e autonomi rispetto a quelli di segnalazione; essi, pertanto devono essere assolti anche nel caso in cui le medesime informazioni siano portate a conoscenza della UIF mediante l’invio di segnalazioni di operazioni sospette nelle quali risultino coinvolti soggetti designati nelle liste.
Al fine di agevolare l’assolvimento degli obblighi in materia di congelamenti e di segnalazioni, le banche debbono verificare, le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall’Unione Europea (art. 8, comma 4).
Tutti i soggetti passivi della normativa sono tenuti alla verifica anche di ulteriori liste predisposte da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come quella dell’Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, atta a supportare eventuali segnalazioni, ma in relazione alle quali non sussistono obblighi di congelamento dei fondi.