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I punti vendita ricarica: l’intervento della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

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I punti vendita ricarica: l’intervento della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

A cura di Joseph Malvisini

Il tema della disciplina dei punti di vendita ricarica ha assunto sempre una maggior rilevanza.

Con la nota Prot. 211248/R.U. avente ad oggetto, articolo 5, comma 2, lettere f) e g) dell’atto di Convenzione di concessione per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza, del 18 maggio 2022 è intervenuta direttamente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a richiamare le disposizioni concessorie per il gioco a distanza.

La nota ribadisce la completa separazione tra attività di gioco su rete fisica ed online in quanto disciplinate e regolate da due ben distinte concessioni; elemento che evidenza l’assenza di ogni tipologia di fusione o combinazione tra i canali di gioco. Tale aspetto risulta evidente nel richiamo al testo delle Convenzioni di concessione, sottoscritte in esito alle gare svolte ai sensi della Legge 7 luglio 2009, n. 88 e ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, laddove, il concessionario è tenuto, citiamo testualmente dalla circolare ADM, “a svolgere l’attività di commercializzazione esclusivamente mediante il/i canale/i prescelto/i; ad osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”.

I Monopoli esplicitano quindi “che la commercializzazione del gioco a distanza può essere effettuata esclusivamente mediante il canale prescelto dal concessionario per lo svolgimento dell’attività di raccolta del gioco, cioè solo on line e non anche su rete fisica”.

I successivi richiami alle disposizioni volte ad evidenziare, in assenza di autorizzazione da parte di ADM, l’esercizio abusivo dell’attività di raccolta di gioco con le conseguenti implicazioni di natura penale, unitamente ai plurimi richiami in materia di divieto di pubblicizzazione e di intermediazione, induce ad una più ampia riflessione.

La nota sembra infatti affermare innanzitutto il rispetto di quanto già disciplinato in Concessione, quindi ad un appello ad una maggiore attenzione alla normativa che gli operatori di gioco hanno sottoscritto.

Tale richiamo sembra aver valenza più forte, nel riferimento al sistema dei controlli che i Concessionari devono avere (od implementare del caso) per verificare quanto disposto in concessione nella formulazione richiamata nella nota di ADM.

Il riferimento alle penali economiche, ma anche alla possibile sospensione della concessione in caso di reiterate violazioni verificate, è emblematico della importanza che ADM vuole dare al “ruolo attivo” del concessionario. Una evidenza che diventa lapalissiana nell’invio a sottoscrivere l’elenco dei controlli in allegato alla citata comunicazione: “detto elenco si propone alla sottoscrizione da parte dei concessionari quale impegno ad attivare tutte le misure di presidio ivi indicate; il riscontro positivo dell’attivazione di tutti i presidi sarà tenuto conto dall’Agenzia nella applicazione delle citate disposizioni di cui agli articoli 5, 19 e 21 della convenzione di concessione, così come di eventuali ulteriori misure di controllo adottate”.

Il compito dell’operatore di gioco, come garante del rispetto delle clausole e condizioni di natura privatistica del rapporto contrattuale tra Concessione e punti vendita abilitati alla sottoscrizione dei contratti online ed alla vendita di carte di ricarica, viene espresso anche in altro passaggio della comunicazione: “La verifica del rispetto delle citate disposizioni, presso gli esercizi commerciali contrattualizzati con i concessionari del gioco a distanza, impone a questi ultimi l’attivazione di misure volte a presidiare dette attività, al fine di rilevare eventuali sintomi di possibili irregolarità e avviare i correlati strumenti negoziali di verifica e sanzione, nonché l’effettuazione sollecita delle notizie di reato – in qualità di esercenti un pubblico servizio – in caso di attività illegali quali l’intermediazione nella raccolta del gioco o il riciclaggio di denaro”.

Pensiamo che l’insieme delle disposizioni nasca dal ribadire la assoluta “estraneità dal sistema di gioco” di soggetti che, se non dotati di concessione di gioco a distanza autorizzata, sono da considerarsi del tutto illegali, quindi il richiamo è quello di non interagire od avere rapporti con essi. Tale considerazione serve a ribadire il principio della legalità nel ruolo dei Monopoli. Il che ci permette di ricordare, come in molti casi, punti vendita di ricarica, se collegati per l’appunto a soggetti non autorizzati sono parte integrante di un sistema nel quale si sta esercitando l’esercizio abusivo dell’attività di raccolta di gioco, penalmente perseguibile.

Altro tema di rilievo il richiamo alle attività consentite presso i punti di vendita: la sottoscrizione di contratti di gioco online (fermo il divieto ad ogni promozione od esposizioni di materiale pubblicitario nel punto vendita) e la vendita di carte di ricarica del conto di gioco.

Sul secondo punto, nasce sicuramente una possibile diatriba interpretativa nell’ammissibilità della ricarica diretta dal punto vendita sul conto di gioco o meno.

Dalla lettura testuale e nell’opinione di chi scrive, dovrebbe essere consentita la mera commercializzazione di carte con credito pre-costituito, eventuali pin di ricarica. Ricariche dirette su conto dovrebbero essere escluse in quanto tale attività, come già in altre occasioni espresso, si configura come un servizio di pagamento quindi possibile solo mediante il ricorso ad Istituti di pagamento od Imel dotati di apposita autorizzazione di Banca d’Italia.

Un intervento utile quello dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ma da considerare solo come un primo passo verso una ancor più chiara definizione di regole disciplinanti l’attività dei punti vendita ricarica, in attesa sempre del famoso Registro Unico degli Operatori di Gioco, nel quale anche i PVR vengano definitivamente legittimati, dato l’obbligo di iscrizione, come componente della filiera del mondo gaming.

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