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Gaming, in attesa dei Registri dei titolari effettivi, distributori ed esercenti e operatori di gioco

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Gaming, in attesa dei Registri dei titolari effettivi, distributori ed esercenti e operatori di gioco

A cura di Joseph Malvisini

Anche il settore del gaming è in attesa di utili strumenti per migliorare il processo di controllo in chiave di contrasto ai fenomeni di riciclaggio.

Le componenti normative sono presenti, ma rimaniamo in attesa delle disposizioni applicative. Ma di cosa stiamo parlando?

Innanzitutto del Registro dei Titolari effettivi, ma sul tema già ben più autorevoli rappresentanti si sono dilungati, ivi comprese le dissertazioni sulla bocciatura da parte del Consiglio di Stato.

Sul tema voglio solo aggiungere come la chiara definizione, fosse pure in termini di autodichiarazione sottoposta a successivo obbligo di verifica, avrebbe un importante significato nella comprensione immediata delle strutture societarie. Questo non solo in merito all’operatività su suolo nazionale, ma soprattutto verso strutture più articolate e complesse, che seppur operanti sulla base dell’autorizzazione della Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno sede al di fuori dei confini nazionali. Di certo un obbligo di trasparenza, importante per comprendere la reale natura e le diverse articolazioni societarie, una componente importante nella tutela del consumatore e nella chiarezza delle interlocuzioni con le diverse autorità.

Se il Registro dei Titolari effettivi riguarda tutto il mondo dei destinatari della normativa 231/07 due sono invece gli strumenti più specifici del comparto del gioco.

L’art. 52 bis parla del Registro dei Distributori ed esercenti.

Questo registro che tanto assomiglia all’attuale IRES, prevede un obbligo di registrazione più circoscritto, deve essere istituito presso la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un accesso riservato ai distributori ed esercenti di gioco.

Elemento di rilevanza ai fini della presente disamina è l’art. 3 “Nel registro è altresì annotata l’eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell’art. 52, comma 2, lettera d) e comunicata dai concessionari di gioco, secondo modalità definite, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le linee guida di cui all’art. 52 comma 3. La responsabilità solidale del concessionario prevista dall’art. 64, comma 4, è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l’estinzione del rapporto nelle modalità e nei termini previsti dalle linee guida di cui al precedente periodo, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all’art. 64, comma 2, non abbiamo avuto inizio”.

Il comma 3 consente nella sua applicazione, la piena conoscenza di attività di anomalia che hanno indotto alla risoluzione del contratto con un membro della filiera del gioco. Tale aspetto innanzitutto ha il merito di impedire una “concorrenza” della compliance, consentendo a tutti gli operatori di gioco di “escludere” di fatto soggetti irregolari dal mercato del gioco. Elemento non di poco conto. Inoltre, la piena difesa del concessionario verso la non applicabilità del principio di responsabilità solidale, fatto salvo quanto specificato nell’ultimo capoverso del citato articolo.

Inoltre il registro rappresenterebbe un valido ausilio per le diverse autorità ed i concessionari data la annotazione di quanto sopra indicato al quale si aggiunge, come indicato nel comma 4 l’indicazione dei provvedimenti di sospensione adottati dal MEF sulla base dell’art. 64 comma 5.

Il comma 5 specifica quali siano i soggetti abilitati all’accesso al Registro: “è consentito, senza restrizioni, al Ministero dell’Economia e delle finanze, alla Guardia di finanza, alla Direzione investigativa antimafia e alla UIF, per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e dei titoli autorizzatori di cui agli articoli 86 e 88 del Tulps, nonché ai concessionari di gioco, a salvaguardia della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori di mercato”.

In questo comma possiamo identificare un’arma di grande potenza. Non solo la registrazione, con tutti i riferimenti societari degli operatori, ma una piena visibilità di dati immediatamente disponibili alle autorità ad eccesso diretto e condiviso. Operatori legali finalmente tutelati, rispetto ad una operatività priva di licenza che, nella non presenza nel Registro, andrebbe di fatto a dichiarare la assoluta non liceità del loro operare.

Proprio collegandoci a questo ultimo passaggio dobbiamo ora parlare del secondo utile strumento che ancora non ha visto i suoi natali: il Registro Unico degli Operatori di gioco.

L’art 27 del Dlgs 124/19 stabilisce la sua costituzione. Già nel suo incipit iniziare nel comma 1 viene dichiarata la importante finalità di contrasto alla criminalità, con il fine di regolamentare il settore e di consentire un razionale assetto sul territorio dell’offerta di gioco pubblico. Registro che deve istituirsi presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ma è il comma 2 l’elemento di assoluta novità rivoluzionaria, in quanto l’iscrizione al registro “costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articoli, dei diritti e dei rapporti in esso previsti”.

Iscrizione abilitante per l’esercizio dell’attività che pone, simmetricamente, fuori dalla legalità chiunque non sia presente nel Registro. Anche in questo caso, come per il precedente Registro dei Distributori ed Esercenti, veniamo quindi a poter avere una mappatura completa e dettagliata dei soggetti legittimati all’esercizio dell’attività di gioco, senza alcuna ulteriore ipotesi di giustificazione od appiglio legale (ivi compreso il richiamo alla normativa europea) per chi decide di operare al di fuori della legalità.

Inoltre il RUOG deve intendersi, a parere di chi scrive, come una estensione del Registro dei Distributori ed esercenti in quanto viene includere soggetti in precedenza mai presi in esame, come i proprietari e produttori di macchine AWP e VLT, le Piattaforme di gioco, punti vendita con prodotti del lotto e GNTN, concessionari di gioco a distanza e su rete fisica, i punti vendita dove si effettuano scommesse e punti di ricarica, allibratori, ecc. ecc., includendo di fatto in senso estensivo (come indicato nel comma di chiusura al punto p) )“ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli al cui presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al medesimo comma, qualsiasi attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (…).

Tale aspetto consente di identificare immediatamente i soli soggetti legittimati ad operare. Elemento di non trascurabile importanza anche in chiave di operatività bancaria.

Infatti il dispositivo prosegue indicando come l’iscrizione, annualmente rinnovata, presuppone il superamento delle verifiche che subordinano il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza, e di contro una sanzione verso coloro, concessionari di gioco, che operano con soggetti non iscritti al RUOG. Sanzione in prima istanza pari a diecimila euro ma che se reiterata fino alla terza volta comporta l’impossibilità di iscrizione nei 5 anni successivi.

Rispetto a tale passaggio occorre fare due riflessioni. La prima che sono soggetti legittimati ad operare solo quelli iscritti nei Registri. Di contro l’attività svolta da soggetti fuori da tale ambito comporta esercizio abusivo di gioco d’azzardo con tutte le conseguenze del caso, sia in termini di responsabilità amministrativa dell’ente in chiave 231/01 sia in relazione alle conseguenti penali previsti per il reato.

In secondo luogo, tutti i soggetti della filiera, per poter operare devono verificare l’iscrizione, in quanto la pena prevista è quella della sanzione amministrativa, ma soprattutto in caso di recidiva la impossibilità di iscrizione al registro per 5 anni, quindi di fatto la inesistenza del “titolo abilitante” all’esercizio dell’attività di gioco, ivi comprese le attività a corona.

Elemento da ultimo, non di scarsa rilevanza l’impatto verso gli istituti di credito.

L’art. 28 dice “al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di pagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari e finanziari e postali non possono procedere al trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazioni, giochi, scommesse, concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso. L’inosservanza dell’obbligo di cui al presente articolo comporta l’irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata”.

Da ricordare come la sanzione prevista nel citato passaggio è applicata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli avente competenza per il luogo nel quale è situato il domicilio fiscale del trasgressore.

Riprendendo quindi il significato dell’art. 28, collegandolo al precedente articolo 27 del Dlgs 124/19 è evidente per gli istituti finanziari ed operatori bancari ed altri soggetti citati che per poter aprire un conto corrente, per predisporre un semplice bonifico è fondamentale verificare l’iscrizione al RUOG. Questo in quanto l’iscrizione è già elemento abilitante per poter operare e garanzia del superamento delle verifiche, degli accertamenti, ivi compresa la presenza delle licenze di Pubblica Sicurezza ed altri titoli abilitativi.

Di contro ogni altro soggetto non incluso nel registro, comporta per gli operatori finanziari l’impossibilità, pena sanzione, di poter procedere con una qualsivoglia attività.

I Registri menzionati sono forti strumenti nella lotta al fenomeno del riciclaggio del denaro, ma ancor di più come strumenti di inibizione all’attività (ad oggi purtroppo ancora troppo presente) a coloro che operano fuori dal perimetro autorizzativo delle disposizioni dello stato. Rimaniamo fiduciosi nella loro istituzione.

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