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FATCA & CRS Intervista all’Avv. Andrew Ross Wilson e al Dott. Matteo Tonelli

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FATCA & CRS Intervista all’Avv. Andrew Ross Wilson e al Dott. Matteo Tonelli

Avv. Andrew R. Wilson
CEO QI SOLUTIONS LLC
Responsabile sede svizzera – QI SOLUTION
Coordinatore e Docente del Master

Dott. Matteo Tonelli
Senior Manager – QI SOLUTIONS LLC
Responsabile sede italiana – QI SOLUTION
Docente del Master


Avv. Wilson cosa è il FATCA?

“Con l’acronimo FATCA si intende la normativa statunitense denominata Foreign Account Tax Compliance Act. La normativa FATCA è stata introdotta dal Congresso degli Stati Uniti come disposizione antielusiva, volta ad identificare i soggetti statunitensi che si avvalgono di intermediari esteri (ad esempio Banche, SIM, SGR, Società Fiduciarie) al fine di occultare i propri redditi al fisco statunitense attraverso investimenti off-shore.

Tale normativa prevede degli obblighi a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi; tali obblighi consistono nel determinare se la propria clientela sia o meno residente negli USA e segnalare la clientela statunitense all’Agenzia delle Entrate.

A seguito dell’emanazione della normativa negli USA, tuttavia, tali obblighi di collaborazione non erano ancora considerati cogenti per le istituzioni finanziarie degli Stati esteri, per questo, sono stati stipulati una serie di accordi intergovernativi tra gli USA e i Paesi esteri (i c.d. “IGA”). Tali accordi sono stati redatti sulla base dei due modelli standard stilati dal Dipartimento del Tesoro USA (Model 1 IGA e Model 2 IGA) in collaborazione con alcune Giurisdizioni Partner (Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia e Spagna). Grazie alla stipulazione degli IGA, e al loro recepimento attraverso la normativa domestica dei Paesi sottoscrittori, i precetti del FATCA, ad oggi, possono considerarsi aventi effetto anche nei confronti delle istituzioni finanziarie residenti all’interno dei Paesi che abbiano stipulato tali accordi”.

Dott. Tonelli perché è stato creato lo standard CRS?

“Il Common Reporting Standard, in breve “CRS”, è chiaramente ispirato al FATCA, in quanto, anche tale standard è finalizzato ad impedire l’evasione fiscale dei soggetti residenti nei c.d. “Paesi Partecipanti” (ad oggi più di 101). Per Paesi Partecipanti si intendono quelli che hanno sottoscritto appositi accordi multilaterali aventi ad oggetto lo scambio delle informazioni concernenti i soggetti residenti. Tra i Paesi Partecipanti rientrano anche quelli facenti parte dell’Unione Europea.

A differenza di quanto avvenuto per la normativa FATCA, così come implementata attraverso la sottoscrizione degli IGA tra gli Stati Uniti e i vari Paesi esteri, l’OCSE, nella stesura del CRS, ha inteso fornire uno schema sulla base del quale sviluppare un sistema diffuso ed automatico di scambio di informazioni tra i Paesi Partecipanti. Come è comprensibile da quanto detto, l’impatto della normativa in esame è assai maggiore rispetto al FATCA. Tale affermazione è vera anche alla luce del fatto che, mentre all’interno della normativa FATCA si ammette che determinate istituzioni finanziarie possano essere esentate dal porre in essere le attività di due diligence in ragione di determinate caratteristiche della propria clientela, il CRS, invece, non ammette esenzioni per le istituzioni finanziarie nello svolgimento della due diligence. La motivazione prevalente, posta a giustificazione di tale distinzione, è soprattutto ascrivibile all’aumento del rischio associato alla multilateralità degli accordi previsti dalla normativa CRS”.

Chi ha seguito un pò le vicende del recepimento della normativa FATCA sa che la procedura non è stata molto rapida, ad oggi, Dott. Tonelli possiamo dire che la normativa ha raggiunto un buon grado di sviluppo?

“L’iter di recepimento della normativa non è stato molto veloce, in effetti, e tale ritardo ha creato non pochi problemi alle istituzioni finanziarie che si sono trovate a dover sviluppare determinate procedure di compliance interna previste all’interno del IGA Italia-USA, stipulato in data 10 gennaio 2014, già a partire dal 1 luglio 2014, senza che in Italia fosse stata approvata una normativa domestica che giustificasse la richiesta di determinate informazioni alla clientela.

Ad oggi possiamo dire che la normativa FATCA sia pienamente in vigore in Italia in quanto in data 18 giugno 2015 il FATCA è stato disciplinato dal legislatore italiano con la legge n. 95; successivamente, il 6 agosto 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il relativo decreto attuativo, che ha contribuito non poco a calare quanto previsto all’interno del IGA Italia-USA, recepito in pieno dalla legge di ratifica, all’interno del contesto italiano.

Per sottolineare la vicinanza di intenti presente sia all’interno del FATCA che del CRS, facciamo notare che il legislatore ha recepito attraverso la medesima legge anche le disposizioni del trattato sullo scambio multilaterale di informazioni sottoscritto dal Governo italiano il 29 ottobre 2014.

L’Italia è ulteriormente obbligata ad attuare quanto previsto dalla normativa CRS in quanto Paese facente parte dell’UE nel quale è stata adottata la Direttiva sulla cooperazione amministrativa n. 2014/107 (“DAC2”).

In data 28 dicembre 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il relativo decreto ministeriale di attuazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2015, n. 303, il quale definisce, a livello domestico, quali siano le modalità per dare attuazione a quanto previsto dalle diposizioni sullo Automatic Exchange of Information/CRS contenute nel Multilateral Competent Authority Agreement e nella DAC2, il primo avente efficacia tra gli Stati firmatari, il secondo tra gli Stati membri dell’UE.

Ad oggi, pertanto, nonostante il legislatore italiano abbia posto in essere tutto quanto formalmente necessario per attuare la normativa, riteniamo, comunque, che il cammino interpretativo delle normative FATCA e CRS sia ancora in evoluzione e che l’Agenzia delle Entrate procederà ad emanare apposite circolari che faciliteranno l’interprete nel precisare come possano essere calati nel panorama delle istituzioni finanziarie italiane alcuni peculiari concetti presenti all’interno delle due normative.

Cosa chiede il nostro legislatore ai soggetti che, in primis, si trovano a dover risultare adempienti rispetto alle normative?

Entrambe le normative richiedono agli intermediari finanziari di porre in essere determinate procedure di verifica della clientela, attraverso le quali poter determinare se i titolari dei rapporti finanziari detenuti presso di loro debbano o meno essere segnalati all’Agenzia delle Entrate.

Come accennato in precedenza, le due normative, seppur attraverso attività di due diligence similari, si prefiggono obiettivi diversi.

In particolare, attraverso le procedure previste dal FATCA, le istituzioni finanziarie devono essere in grado di determinare se il proprio cliente sia o meno residente negli USA, o se sia una società che, seppur non residente negli USA, sia una c.d. Passive NFFE (entità i cui assets sono prevalentemente detenuti al fine di generare reddito passivo) con titolari effettivi statunitensi.

Le procedure di due diligence CRS sono, invece, volte a determinare se tra la clientela delle istituzioni finanziarie dei Paesi Partecipanti vi siano o meno soggetti residenti in Paesi Partecipanti diversi da quello nel quale risiede l’istituzione finanziaria stessa, o se il cliente sia una c.d. Passive NFE (definizione similare a quella FATCA) con titolari effettivi residenti in Paesi Partecipanti.

Allo scopo di determinare quali siano i soggetti segnalabili, sia ai fini FATCA che CRS, le istituzioni finanziarie devono sottoporre a due diligence la clientela in sede di apertura del rapporto, inoltre dovranno sottoporre a verifica anche la clientela titolare di rapporti già in essere al momento dell’entrata in vigore della normativa di riferimento.

Oltre agli obblighi concernenti la due diligence, le istituzioni finanziarie dovranno anche procedere alla comunicazione dei dati relativi alla clientela segnalabile all’Agenzia delle Entrate, inoltre dovranno costantemente monitorare eventuali “cambiamenti di circostanze” che possano far mutare la classificazione attribuita al cliente.

In ottica futura, vista la vicinanza nelle procedure di due diligence previste dalle due normative, riteniamo potrebbe essere consigliabile per le istituzioni finanziarie implementare dei sistemi di due diligence integrati FATCA-CRS, i quali tengano comunque conto delle peculiarità delle due normative”.

Avv. Wilson chi sono i soggetti che maggiormente possono fruire del Master FATCA-CRS?

“Il nostro target è rappresentato soprattutto da soggetti che già si trovano a lavorare all’interno dei reparti compliance delle istituzioni finanziarie impegnate negli adempimenti concernenti la due diligence della clientela sia ai fini FATCA che CRS.

Tali soggetti, assieme al personale cui è richiesto di procedere fattivamente all’identificazione del cliente (ad esempio le dipendenze delle filiali) secondo quanto previsto dalle normative, sono sicuramente interessati ad essere adeguatamente formati sia da un punto di vista teorico, ma, soprattutto, pratico.

Nella nostra esperienza di consulenti abbiamo, infatti, riscontrato spesso la necessità degli addetti al reparto compliance della nostra clientela di essere supportati nello svolgimento delle attività di due diligence, le quali, spesso si traducono nell’adeguata classificazione della clientela, ai fini sia FATCA che CRS. Pertanto riteniamo necessario che tali soggetti abbiano una conoscenza approfondita della materia, come, ormai, è consuetudine in ambito antiriciclaggio.

Il Master in questione si articola, idealmente, in due macro-sezioni: la prima, avente un taglio teorico normativo, la seconda un taglio pratico applicativo.

Attraverso questa divisione i discenti dovrebbero essere in grado di calare nei contesti pratici che giornalmente si trovano ad affrontare quanto prescritto dalle normative oggetto del Master”.

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