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Autoriciclaggio, nuova operazione della Guardia di finanza. Riflessioni sulle caratteristiche del reato

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Autoriciclaggio, nuova operazione della Guardia di finanza. Riflessioni sulle caratteristiche del reato

A cura di Sergio Silvestri

Divieto per dodici mesi dell’esercizio di attività professionale e sequestro preventivo del complesso aziendale rappresentato da un istituto scolastico. Sono le misure cautelari contenute in un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due persone. A dare esecuzione al provvedimento sono stati, come si legge in un comunicato delle Fiamme gialle, i finanzieri del Comando provinciale di Palermo. Nel comunicato si sottolinea che i reati contestati agli indagati nella loro veste di amministratori di fatto e di diritto delle società convolte, sono bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e false comunicazioni sociali. Il complesso aziendale sequestrato è stato affidato ad un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Palermo, con il compito di garantire la continuità dell’attività scolastica e mantenere i livelli occupazionali, per tutelare i diritti di lavoratori e studenti.

Per gli investigatori sarebbe stato effettuato il trasferimento fraudolento dell’attività d’impresa a favore di una società neocostituita, grazie a un contratto di cessione di ramo d’azienda, per un importo inferiore rispetto al reale valore di mercato, al fine di consentire la prosecuzione dell’attività scolastica. La precedente società – poi fallita – è stata lasciata in stato di dissesto con una esposizione debitoria di oltre 1,7 milioni di euro. Inoltre sarebbero state omesse nei bilanci societari le poste indicative della reale situazione debitoria dell’impresa per celarne lo stato di default.

Questa operazione della Guardia di Finanza offre lo spunto per ricordare il quadro legislativo del reato di autoriciclaggio previsto dall’articolo 648-ter.1 del codice penale: si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5 mila a euro 25 mila a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Elementi materiali dell’autoriciclaggio sono:

  • la commissione di un delitto non colposo
  • che dal suddetto delitto sia derivato un provento (denaro, beni o le altre utilità) economicamente apprezzabile
  • che il suddetto provento sia stato reinvestito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative
  • che l’operazione di reinvestimento abbia costituito un ostacolo (concreto) alla identificazione della provenienza delittuosa del provento del reato presupposto

Sul concetto di attività speculativa la Cassazione penale stabilisce che «del tutto logicamente deve ritenersi che [si sia] inteso perseguire, mediante l’utilizzo delle ampie locuzioni citate (attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all’interno del circuito economico legale»

L’attività speculativa individua una categoria economica ampia: può essere considerata speculativa qualsiasi decisione o azione di investimento che si basa sulla previsione di eventi futuri e che – in questo senso – implichi rischio… Anche il gioco d’azzardo si caratterizza, talvolta, un’azione altamente speculativa. il Collegio ritiene che nel concetto di “attività speculativa” di cui all’art. 648 ter.1 c.p. ben possano rientrare anche i giochi o le scommesse caratterizzati da azzardo (intendendosi per tali quelli praticati con fine di lucro e nei quali la vincita o la perdita sia in buona parte aleatoria, avendovi l’abilità del partecipante un’importanza non determinante rispetto all’esito). Inoltre, mentre nei reati di riciclaggio e reimpiego, l’ostacolo richiesto dal legislatore è in sostanza assimilabile a qualsiasi modalità capace di generare anche soltanto un ritardo nell’identificazione, nell’art. 648-ter1. c.p. l’inserimento nella norma dell’avverbio “concretamente” comporta che la determinazione delle condotte punibili venga necessariamente circoscritta a quei comportamenti che – seppur non artificiosi in sé come nel caso degli artifizi e raggiri per il reato di truffa – rendono obiettivamente difficoltosa l’identificazione della provenienza delittuosa del bene. Pertanto, ai fini della configurazione dell’autoriciclaggio, occorre l’accertamento, in ogni singolo caso, dell’efficacia ostacolatrice del mezzo (di qualsiasi tipo) individuato nel corso delle indagini, capace di ridurre significativamente la possibilità degli investigatori di ricostruire la provenienza illecita. È necessario un quid pluris che connoti la condotta per la sua particolare capacità dissimulatoria.

Fonte: https://www.gdf.gov.it/it

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