Approvata la legge su “voluntary disclosure e autoriciclaggio”
December 5, 2014 2022-12-06 16:15Approvata la legge su “voluntary disclosure e autoriciclaggio”
Nella seduta del 4 dicembre 2014 l’Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1642, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio, senza modifiche rispetto al testo approvato alla Camera.
Le norme in materia di “voluntary disclosure” prevedono una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l’Amministrazione fiscale per l’emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all’estero. Tra le novità più significative introdotte durante l’esame parlamentare si segnala l’estensione della procedura ai soggetti Ires e alle attività detenute in Italia, nonchè l’introduzione del predetto reato di autoriciclaggio.
Il rientro dei capitali dall’estero
Il disegno di legge (A.C. 2247-A Causi e A.C. 2248 Capezzone, poi A.S. 1642) è stato approvato in via definitiva dall’Assemblea del Senato nella seduta del 4 dicembre 2014.
Esso intende anzitutto riproporre il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, soppresso durante l’esame parlamentare del disegno di legge di conversione e successivamente trasfuso nelle proposte di legge in commento. Si intende così consentire agli organi parlamentari di esaminare più approfonditamente la materia, allo scopo di superare alcune criticità contenute nella norma soppressa, anche sulla base delle evidenze emerse durante le audizioni svolte in occasione dell’esame del D.L. n. 4 del 2014. Entrambe le proposte introducono nell’ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale; in sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all’estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell’erario pagando le imposte dovute (in tutto o in parte) e le sanzioni (in misura ridotta), ottenendo inoltre alcuni benefici anche sul piano delle sanzioni penali tributarie.
Guarda anche le norme introdotte dalla legge europea 2013 in materia di monitoraggio fiscale e gli altri interventi adottati in questa legislatura volti a favorire la tax compliance.
Si segnala la risposta del Governo del 25 novembre 2014 all’interrogazione n. 5-04128 in merito alla bozza di modello di richiesta di accesso alla procedura c.d. di voluntary disclosure.
L’estensione alle società e alle attività detenute in Italia
L’articolo 1, comma 1 introduce nell’ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.
Si intende introdurre nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies, allo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell’allocazione fittizia della residenza fiscale all’estero e nell’illecito trasferimento o detenzione all’estero di attività che producono reddito. In sintesi, i soggetti che detengono attività e beni all’estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell’erario pagando, in un’unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l’intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta).
Per effetto della volontaria collaborazione verrebbe garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi, ovvero la riduzione a metà delle pene, e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non potrà essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l’autore ha avuto conoscenza dell’inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opererà per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015. Le norme introducono un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.
Si rammenta che, con riferimento al soppresso articolo 1 del D.L. n. 4 del 2014, la circolare n. 8624 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014, ha chiarito che l’approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalle norme antiriciclaggio.
I nuovi commi da 2 a 4 dell’articolo 1 estendono la procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia nonché alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta (vale a dire, agli enti e società di capitali cui all’articolo 73 del Tuir, cd. soggetti Ires, anche per violazioni di carattere sostanziale e non solo dunque derivanti da obblighi dichiarativi).
Fonte: Camera.it