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Antiriciclaggio, un pacchetto di proposte legislative targato UE

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Antiriciclaggio e ComplianceGAFI - UENews

Antiriciclaggio, un pacchetto di proposte legislative targato UE

A cura di Giuseppe Miceli

L’impianto normativo in materia di Antiriciclaggio è in continua evoluzione, lo sanno bene gli esperti osservatori e ancor meglio – dovrebbero saperlo – gli operatori dei settori coinvolti. A livello comunitario, il Legislatore mostra una continua attenzione e un evidente impegno, sia sul fronte della prevenzione che del contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Gli ultimi risultati di tale costante impegno hanno davvero una portata strategica. La commissione europea, infatti, ha emanato una serie di proposte legislative presentate già a fine luglio e finalizzate a consolidare quell’impianto normativo che l’UE è stata in grado di costruire e che poggia sui solidi pilastri, rappresentati dalle cinque più una direttive comunitarie in materia di AML/CFT.

Ecco quali sono le quattro proposte legislative Antiriciclaggio elaborate dalla UE

L’intervento legislativo della Commissione UE in materia di Antiriciclaggio può essere schematicamente illustrato come segue:

1. in primis, l’istituzione di una Nuova Autorità AML europea, di cui è già stato scritto su un articolo precedente;

2. il nuovo Regolamento AML/CFT direttamente applicabile dai Paesi membri e concernenti l’adeguata verifica della clientela e la titolarità effettiva di società ed enti;

3. la sesta Direttiva Antiriciclaggio che modifichi e implementi il quadro normativo disegnato dal legislatore comunitario, prima in virtù della Direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) e, poi, dalla quinta direttiva AML, ovvero, la Direttiva (UE) 2018/843.

4. la Revisione del Regolamento (UE) 2015/847 sui Trasferimenti di Fondi anche ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.

Le significative ricadute dell’intervento legislativo UE

A valle delle sopraindicate modifiche legislative, viene a delinearsi un quadro normativo AML/CFT maggiormente coerente ed evidentemente incisivo. Si pensi all’estensione del perimetro dei reati cosiddetti “presupposto” rispetto alla configurabilità della fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio. L’elenco dei reati presupposto raccoglie così – e finalmente – una serie di reati fiscali ma anche di reati ambientali e di crimini informatici. Altra novità fortemente significativa e di sicuro impatto è l’estensione della responsabilità penale a carico delle Persone giuridiche, Società ed enti (chiaramente, in capo alle figure apicali) che si siano resi “autori” di condotte riconducibili alla fattispecie di sostegno o favoreggiamento al riciclaggio di

denaro sporco e che, perciò, risultano passibili dell’applicazione delle previste sanzioni Antiriciclaggio.

Per effetto di tale riforma, l’ambito dei destinatari delle nuove norme riguarderebbe l’intero settore con l’obbligo di procedere all’adeguata verifica della clientela per tutti i prestatori di servizi.

Si tratta di modifiche che puntano a garantire la piena tracciabilità dei trasferimenti di cripto-attività, permettendo di prevenire e individuare il loro impiego per finalità di finanziamento del terrorismo o di riciclaggio.

Sul fronte delle criptovalute, scatta il divieto di portafogli anonimi di criptovalute (i cosiddetti wallet) e i prestatori di servizi – soggetti obbligati – devono garantire la tracciabilità dei trasferimenti e segnalare i casi di sospetto o di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Chi scrive è dell’opinione che ora sia urgente concentrarsi su un’iniziativa di regolamentazione del fenomeno Non Fungible Token (NFT) e non rischiare di dover assistere a un ulteriore ingigantimento di un fenomeno già troppo diffuso che non manca di produrre profili di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le ricadute sul piano legislativo nazionale Antiriciclaggio

L’obiettivo dichiaratamente perseguito è quello di «migliorare l’individuazione delle operazioni e delle attività sospette e colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario» come si legge nel comunicato stampa della Commissione Europea- Bruxelles, 20 luglio 2021, reperibile sul sito https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3690.

Sul piano nazionale, sono all’esame due schemi di decreto legislativo, già approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri: l’Atto Governo n. 286, che dovrà dare attuazione alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale e che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio; e l’Atto Governo n. 271, che darà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, in sostituzione della decisione quadro 2001/413/GAI.

Per effetto del primo dei due menzionati decreti, tutte le fattispecie di delitto, sia dolosi che colposi, a prescindere dalla pena prevista, entrano nel catalogo dei reati presupposto del riciclaggio. Il modello AML italiano amplia, quindi, l’ambito di operatività degli artt. 648-bis e 648-ter.1 c.p. (che puniscono appunto il riciclaggio e l’autoriciclaggio) applicando un maggior rigore, persino rispetto a quello richiesto dall’UE. Un rigore che viene temperato da un trattamento sanzionatorio che prevede

pene dimezzate nei casi in cui il “reato presupposto” appartenga alla categoria di minore gravità della contravvenzione.

Obiettivi a medio termine: il codice unico dell’UE

Nel medio termine, la UE punta alla creazione di un codice unico dell’UE che possa garantire l’armonizzazione delle norme AML/CFT all’interno del perimetro dei paesi membri, tra cui rientrano le disposizioni concernenti l’adeguata verifica della clientela, la titolarità effettiva, le competenze e i compiti delle UIF.

Fondamentale, a tal fine, sarebbe riuscire ad assicurare un collegamento tra i registri nazionali dei conti bancari, per consentire all’UIF di poter accedere alle informazioni riguardanti conti bancari e cassette di sicurezza in maniera più celere.

Medesimo accesso sarebbe garantito alle autorità di contrasto e alla Commissione, così da accelerare le indagini finanziarie e del recupero dei proventi del reato nei casi transfrontalieri. Resta inteso che tale accesso deve poter contare sulle stesse garanzie offerte della direttiva (UE) 2019/1153 concernente lo scambio di informazioni finanziarie.

Ancora, la Commissione UE ha proposto un massimale di 10.000 euro per i pagamenti in contanti di importo elevato da applicarsi a tutti i paesi dell’Unione Europea.

* Responsabile dell’Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio per l’Arte

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