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Antiriciclaggio e polizze vita

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Antiriciclaggio e polizze vita

A cura di Melisenda Gottlinde Puttin

La disciplina normativa primaria in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo trova una precisa fonte di attuazione sul piano regolamentare ad opera dell’Autorità di Vigilanza anche per il settore assicurativo.

Infatti, il Regolamento IVASS n. 44/2019, recante “disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, così come modificato dal D.lgs 90/2017 di recepimento in Italia della cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio europea e dal D.lgs. 125/2019, a seguito del recepimento in Italia della V Direttiva antiriciclaggio europea, disciplina le regole di organizzazione, procedure, controlli interni in ottica di prevenzione del riciclaggio, nonché le norme sull’adeguata verifica per le imprese, gli intermediari assicurativi e gli altri soggetti elencati al rispettivo art. 3.

I presidi organizzativi sono così finalizzati a consentire ai destinatari di condurre periodicamente una autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo al quale sono esposti in concreto, ovvero di individuare il grado di vulnerabilità dell’organizzazione e dei controlli interni, e dunque di scegliere e adottare tutte le misure adeguate per mitigarlo e contrastarlo.

Il Regolamento si basa sul principio di proporzionalità e sul principio cardine che guida la materia dell’antiriciclaggio, ossia l’approccio fondato sul rischio: per cui ciascun soggetto obbligato deve valutare il differente grado di rischiosità a cui è esposta la propria impresa e adottare presidi, controlli e procedure antiriciclaggio di maggiore o minore complessità a seconda del grado di rischio riscontrato.

Per completezza espositiva, si ricorda poi che, nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, è stato pubblicato il Provvedimento IVASS 111/2021 che, in attuazione agli artt. 15-16 del D.lgs. 231/07 s.m.i. , definisce i criteri e le metodologie per analizzare e valutare il rischio di riciclaggio,  e prevede i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali gli Intermediari assicurativi, ergo anche gli Agenti, sono tenuti a istituire la funzione di antiriciclaggio e di revisione interna, individuandone i titolari, nonché a nominare il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Appare dunque evidente che, anche per il settore assicurativo, “solo attraverso la normativa secondaria, indirizzata a soggetti più omogenei rispetto alla vasta platea di destinatari della norma primaria, è possibile infatti fornire concrete indicazioni per la realizzazione di presidi basati sull’effettiva esposizione al rischio” (cfr. IVASS, Relazione di presentazione del Provvedimento 111/2021). Di contro, “il mancato rispetto della normativa de qua (al di là dell’ovvio impatto sanzionatorio) va ad incidere sulla governance dell’intermediario; e ciò è tanto più vero quanto più si argomenta […] che l’esposizione al rischio in esame porta con sé altrettanti rischi “legali” e di “reputazione”, i quali si riverberano inevitabilmente sul conto economico dell’azienda” (R. Razzante, Qualche riflessione “metagiuridica” in tema di normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, in Dir. Economia assicura (dal 2012 Dir. e Fiscalità assicur.), fasc. 2, 2002, 295).

Inquadrato il piano normativo secondario, si rileva in via preliminare che il rischio di riciclaggio in ambito assicurativo si annida esclusivamente nella distribuzione dei prodotti vita che per natura e per il loro contenuto anche finanziario si prestano alle logiche sottostanti al processo di riciclaggio.

Entrando maggiormente nel dettaglio, appare chiaro poi che l’esposizione al rischio è graduata a seconda delle caratteristiche e peculiarità del prodotto. Sul punto, si ricorda il Segretario Generale dell’IVASS, Stefano De Polis, nell’intervento svolto al Forum del 3 maggio 2017 tenuto con l’IVASS dall’ AICOM (Associazione Italiana Compliance) che suddivise l’analisi del rischio di riciclaggio tra prodotti vita di “puro rischio” e non, ripartiti questi ultimi a loro volta nelle polizze vita “a vita intera” e quelle che invece prevedono una durata determinata (cfr. Intervento del Segretario Generale IVASS Stefano De Polis, L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo, svolto al forum antiriciclaggio: la “nuova 231/07” tenutosi a Milano il 3 maggio 2017).

Per i primi, cosiddetti a “puro rischio” (ad esempio Temporanee caso morte, PPI a protezione di mutui e prestiti personali), l’esito delle analisi svolte dall’Autorità Ispettiva ha condotto a ritenerli a minor rischio di riciclaggio in virtù del fatto che, tra le altre peculiarità, la prestazione è liquidata solo al verificarsi di eventi prestabiliti (la morte dell’assicurato) e legittimato a richiedere il riscatto anticipato del contratto è unicamente il contraente in vita.  I modelli contrattuali tipici di questi prodotti, pertanto, “… non si prestano facilmente ad essere utilizzati – nell’ambito di uno schema classico di riciclaggio – quali strumenti per trasferire ricchezza <<in tempi brevi>> a <<beneficiari>> che non siano legati da vincoli affettivi (di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio)” (cfr. Intervento del Segretario Generale IVASS Stefano De Polis, L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo, 6, ult. cit.).

Per i prodotti “a vita intera”, il maggior rischio è vincolato ai casi in cui tra il contraente e beneficiari, che hanno diritto a ricevere la prestazione solo al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato, non sussiste una relazione di tipo affettivo. Tale rischio, per le polizze a durata determinata, si accumula alla possibilità di ritrovarsi di fronte a una pluralità di beneficiari diversi dal contraente al momento della liquidazione della prestazione. “Questi prodotti, dunque, potrebbero prestarsi ad essere utilizzati – nell’ambito di uno schema classico di riciclaggio – quali strumenti per trasferire ricchezza <<in tempi brevi>> a beneficiari che non siano legati da vincoli affettivi” (cfr. Intervento del Segretario Generale IVASS Stefano De Polis, L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo, 7, ult. cit.).

Risulta, dunque, fondamentale per l’intermediario acquisire tutte le informazioni relative al rapporto tra contraente e beneficiario/i designato/i, e approfondire la valutazione specie laddove non sussista un vincolo di tipo affettivo unitamente alla opportuna conoscenza sull’origine dei fondi versati in polizza.

In tale contesto, l’azione di prevenzione e di contrasto dell’utilizzo del sistema per fini illeciti si snoda “… attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle operazioni sospette” (cfr. R. Razzante, Manuale di legislazione e prassi dell’antiriciclaggio, G. Giappichelli Editore, 2020, 198).  In altre parole, restano eretti i tre fondamentali pilastri su cui si regge il complesso di adempimenti antiriciclaggio: 1) l’adeguata verifica della clientela; 2) la conservazione dei dati relativi all’operazione ed al rapporto; 3) la segnalazione delle operazioni sospette.

Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 44/2019, l’adeguata verifica viene effettuata nei confronti dei nuovi clienti ma anche nei confronti dei clienti già acquisiti in presenza di fattori che innalzano il livello di rischio di riciclaggio associato nonché “almeno” (così dispone la norma) nei seguenti momenti di vita della polizza: nel momento dell’instaurazione del rapporto continuativo (ossia in caso di emissione di assicurazione sulla vita sia esso retail che collettivo); nel momento in cui viene designato il beneficiario, intendendosi ricompresa anche l’ipotesi di variazione del beneficiario ove prevista; allorquando viene liquidata la prestazione; a fronte di una prestazione occasionale di importo pari o superiore a 15.000 euro; quando l’operatore nutre un sospetto di riciclaggio, “… indipendente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, avvalendosi anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall’UIF in base al decreto antiriciclaggio”; quando sorgano meri dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita dalla clientela.

Chiaramente all’adeguata verifica seguono gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni concernenti il rapporto e l’operazione come, ad esempio, l’informazione sui mezzi di pagamento utilizzati per il versamento dei premi, la copia dei documenti identificativi acquisiti, la documentazione acquisita per l’identificazione del soggetto pagatore diverso dal contraente nonché la relazione con quest’ultimo e la relazione tra il contraente e i beneficiari. Ai sensi degli artt. 40- 41 Reg. IVASS 44/2019 gli obblighi di conservazione hanno una durata di dieci anni dalla data di esecuzione dell’operazione occasione o dalla data di chiusura del rapporto continuativo.

Infine, anche gli intermediari assicurativi sono tenuti ad inoltrare una segnalazione all’UIF “quando sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, oche siano state compiute o tentate preazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” (cfr. art. 35 D.lgs. 231/07), tenuto conto dell’entità, della natura dell’operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, considerata la capacità economica e attività professionale in concreto svolta dal soggetto a cui l’operazione è riferita (cfr. art. 41 D.lgs. 231/07).

A fondamento delle segnalazioni si instaura così un vero e proprio giudizio da parte dell’operatore basato sulle caratteristiche soggettive (riferite al cliente) ed oggettive (riferite all’operazione) del cliente a lui note, che assume a tal fine rilevanza laddove emergano immotivati disallineamenti rispetto alla prassi corrente per casi analoghi (cfr. Cass. 30/10/2009, n. 23017, in Dir. Banca merc. fin., 2010, I, 99 ss. con nota di Pistritto, La responsabilità dei soggetti coinvolti nella segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco).

È chiaro che per poter adempiere correttamente a tale l’obbligo devono risultare effettivamente attuati i precedenti sistemi di salvaguardia: “non può esistere segnalazione di operazione sospette, lo si ripete anche in questa sede, senza una congrua e adeguata verifica dell’identità della clientela” (cfr. R. Razzante, Manuale di legislazione e prassi dell’antiriciclaggio, G. Giappichelli Editore, 2020, 201).

La Banca di Italia, con l’intento di supportare la valutazione da parte degli intermediari e delle imprese di assicurazione su eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della Unità di Informazione Finanziaria, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, ha emanato il  Provvedimento del 24 agosto 2010 contenente gli indicatori di anomalia che, con funzione meramente esemplificativa e in continua evoluzione, “sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette” (cfr. art. 3 Banca di Italia, Provvedimento del 24 agosto 2010 recante gli Indicatori di anomalia per gli intermediari). In questo contesto, si possono ritrovare anche Indicatori di anomalia specifici per i contratti assicurativi.

A tal proposito, si segnala inoltre che anche il GAFI ha pubblicato una guida sull’approccio basato sul rischio per le assicurazioni vita (cfr. FAFT, Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector, 25 October 2018, consultabile sul sito internet dell’organizzazione www.fatf-gafi.org.

A cura di Melisenda Gottlinde Puttin

La disciplina normativa primaria in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo trova una precisa fonte di attuazione sul piano regolamentare ad opera dell’Autorità di Vigilanza anche per il settore assicurativo.

Infatti, il Regolamento IVASS n. 44/2019, recante “disposizioni attuative volte a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”, così come modificato dal D.lgs 90/2017 di recepimento in Italia della cosiddetta IV Direttiva antiriciclaggio europea e dal D.lgs. 125/2019, a seguito del recepimento in Italia della V Direttiva antiriciclaggio europea, disciplina le regole di organizzazione, procedure, controlli interni in ottica di prevenzione del riciclaggio, nonché le norme sull’adeguata verifica per le imprese, gli intermediari assicurativi e gli altri soggetti elencati al rispettivo art. 3.

I presidi organizzativi sono così finalizzati a consentire ai destinatari di condurre periodicamente una autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo al quale sono esposti in concreto, ovvero di individuare il grado di vulnerabilità dell’organizzazione e dei controlli interni, e dunque di scegliere e adottare tutte le misure adeguate per mitigarlo e contrastarlo.

Il Regolamento si basa sul principio di proporzionalità e sul principio cardine che guida la materia dell’antiriciclaggio, ossia l’approccio fondato sul rischio: per cui ciascun soggetto obbligato deve valutare il differente grado di rischiosità a cui è esposta la propria impresa e adottare presidi, controlli e procedure antiriciclaggio di maggiore o minore complessità a seconda del grado di rischio riscontrato.

Per completezza espositiva, si ricorda poi che, nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2021, è stato pubblicato il Provvedimento IVASS 111/2021 che, in attuazione agli artt. 15-16 del D.lgs. 231/07 s.m.i. , definisce i criteri e le metodologie per analizzare e valutare il rischio di riciclaggio,  e prevede i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali gli Intermediari assicurativi, ergo anche gli Agenti, sono tenuti a istituire la funzione di antiriciclaggio e di revisione interna, individuandone i titolari, nonché a nominare il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

Appare dunque evidente che, anche per il settore assicurativo, “solo attraverso la normativa secondaria, indirizzata a soggetti più omogenei rispetto alla vasta platea di destinatari della norma primaria, è possibile infatti fornire concrete indicazioni per la realizzazione di presidi basati sull’effettiva esposizione al rischio” (cfr. IVASS, Relazione di presentazione del Provvedimento 111/2021). Di contro, “il mancato rispetto della normativa de qua (al di là dell’ovvio impatto sanzionatorio) va ad incidere sulla governance dell’intermediario; e ciò è tanto più vero quanto più si argomenta […] che l’esposizione al rischio in esame porta con sé altrettanti rischi “legali” e di “reputazione”, i quali si riverberano inevitabilmente sul conto economico dell’azienda” (R. Razzante, Qualche riflessione “metagiuridica” in tema di normativa antiriciclaggio per le imprese assicurative, in Dir. Economia assicura (dal 2012 Dir. e Fiscalità assicur.), fasc. 2, 2002, 295).

Inquadrato il piano normativo secondario, si rileva in via preliminare che il rischio di riciclaggio in ambito assicurativo si annida esclusivamente nella distribuzione dei prodotti vita che per natura e per il loro contenuto anche finanziario si prestano alle logiche sottostanti al processo di riciclaggio.

Entrando maggiormente nel dettaglio, appare chiaro poi che l’esposizione al rischio è graduata a seconda delle caratteristiche e peculiarità del prodotto. Sul punto, si ricorda il Segretario Generale dell’IVASS, Stefano De Polis, nell’intervento svolto al Forum del 3 maggio 2017 tenuto con l’IVASS dall’ AICOM (Associazione Italiana Compliance) che suddivise l’analisi del rischio di riciclaggio tra prodotti vita di “puro rischio” e non, ripartiti questi ultimi a loro volta nelle polizze vita “a vita intera” e quelle che invece prevedono una durata determinata (cfr. Intervento del Segretario Generale IVASS Stefano De Polis, L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo, svolto al forum antiriciclaggio: la “nuova 231/07” tenutosi a Milano il 3 maggio 2017).

Per i primi, cosiddetti a “puro rischio” (ad esempio Temporanee caso morte, PPI a protezione di mutui e prestiti personali), l’esito delle analisi svolte dall’Autorità Ispettiva ha condotto a ritenerli a minor rischio di riciclaggio in virtù del fatto che, tra le altre peculiarità, la prestazione è liquidata solo al verificarsi di eventi prestabiliti (la morte dell’assicurato) e legittimato a richiedere il riscatto anticipato del contratto è unicamente il contraente in vita.  I modelli contrattuali tipici di questi prodotti, pertanto, “… non si prestano facilmente ad essere utilizzati – nell’ambito di uno schema classico di riciclaggio – quali strumenti per trasferire ricchezza <<in tempi brevi>> a <<beneficiari>> che non siano legati da vincoli affettivi (di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio)” (cfr. Intervento del Segretario Generale IVASS Stefano De Polis, L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo, 6, ult. cit.).

Per i prodotti “a vita intera”, il maggior rischio è vincolato ai casi in cui tra il contraente e beneficiari, che hanno diritto a ricevere la prestazione solo al verificarsi dell’evento morte dell’assicurato, non sussiste una relazione di tipo affettivo. Tale rischio, per le polizze a durata determinata, si accumula alla possibilità di ritrovarsi di fronte a una pluralità di beneficiari diversi dal contraente al momento della liquidazione della prestazione. “Questi prodotti, dunque, potrebbero prestarsi ad essere utilizzati – nell’ambito di uno schema classico di riciclaggio – quali strumenti per trasferire ricchezza <<in tempi brevi>> a beneficiari che non siano legati da vincoli affettivi” (cfr. Intervento del Segretario Generale IVASS Stefano De Polis, L’adeguata verifica nel settore assicurativo: cliente, beneficiario e percipiente effettivo, 7, ult. cit.).

Risulta, dunque, fondamentale per l’intermediario acquisire tutte le informazioni relative al rapporto tra contraente e beneficiario/i designato/i, e approfondire la valutazione specie laddove non sussista un vincolo di tipo affettivo unitamente alla opportuna conoscenza sull’origine dei fondi versati in polizza.

In tale contesto, l’azione di prevenzione e di contrasto dell’utilizzo del sistema per fini illeciti si snoda “… attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire la piena conoscenza del cliente, la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l’individuazione delle operazioni sospette” (cfr. R. Razzante, Manuale di legislazione e prassi dell’antiriciclaggio, G. Giappichelli Editore, 2020, 198).  In altre parole, restano eretti i tre fondamentali pilastri su cui si regge il complesso di adempimenti antiriciclaggio: 1) l’adeguata verifica della clientela; 2) la conservazione dei dati relativi all’operazione ed al rapporto; 3) la segnalazione delle operazioni sospette.

Ai sensi dell’art. 32 del Regolamento 44/2019, l’adeguata verifica viene effettuata nei confronti dei nuovi clienti ma anche nei confronti dei clienti già acquisiti in presenza di fattori che innalzano il livello di rischio di riciclaggio associato nonché “almeno” (così dispone la norma) nei seguenti momenti di vita della polizza: nel momento dell’instaurazione del rapporto continuativo (ossia in caso di emissione di assicurazione sulla vita sia esso retail che collettivo); nel momento in cui viene designato il beneficiario, intendendosi ricompresa anche l’ipotesi di variazione del beneficiario ove prevista; allorquando viene liquidata la prestazione; a fronte di una prestazione occasionale di importo pari o superiore a 15.000 euro; quando l’operatore nutre un sospetto di riciclaggio, “… indipendente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, avvalendosi anche degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dall’UIF in base al decreto antiriciclaggio”; quando sorgano meri dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita dalla clientela.

Chiaramente all’adeguata verifica seguono gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni concernenti il rapporto e l’operazione come, ad esempio, l’informazione sui mezzi di pagamento utilizzati per il versamento dei premi, la copia dei documenti identificativi acquisiti, la documentazione acquisita per l’identificazione del soggetto pagatore diverso dal contraente nonché la relazione con quest’ultimo e la relazione tra il contraente e i beneficiari. Ai sensi degli artt. 40- 41 Reg. IVASS 44/2019 gli obblighi di conservazione hanno una durata di dieci anni dalla data di esecuzione dell’operazione occasione o dalla data di chiusura del rapporto continuativo.

Infine, anche gli intermediari assicurativi sono tenuti ad inoltrare una segnalazione all’UIF “quando sanno, sospettano, o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, oche siano state compiute o tentate preazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” (cfr. art. 35 D.lgs. 231/07), tenuto conto dell’entità, della natura dell’operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, considerata la capacità economica e attività professionale in concreto svolta dal soggetto a cui l’operazione è riferita (cfr. art. 41 D.lgs. 231/07).

A fondamento delle segnalazioni si instaura così un vero e proprio giudizio da parte dell’operatore basato sulle caratteristiche soggettive (riferite al cliente) ed oggettive (riferite all’operazione) del cliente a lui note, che assume a tal fine rilevanza laddove emergano immotivati disallineamenti rispetto alla prassi corrente per casi analoghi (cfr. Cass. 30/10/2009, n. 23017, in Dir. Banca merc. fin., 2010, I, 99 ss. con nota di Pistritto, La responsabilità dei soggetti coinvolti nella segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio di denaro sporco).

È chiaro che per poter adempiere correttamente a tale l’obbligo devono risultare effettivamente attuati i precedenti sistemi di salvaguardia: “non può esistere segnalazione di operazione sospette, lo si ripete anche in questa sede, senza una congrua e adeguata verifica dell’identità della clientela” (cfr. R. Razzante, Manuale di legislazione e prassi dell’antiriciclaggio, G. Giappichelli Editore, 2020, 201).

La Banca di Italia, con l’intento di supportare la valutazione da parte degli intermediari e delle imprese di assicurazione su eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, su proposta della Unità di Informazione Finanziaria, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, ha emanato il  Provvedimento del 24 agosto 2010 contenente gli indicatori di anomalia che, con funzione meramente esemplificativa e in continua evoluzione, “sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e intendono contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette” (cfr. art. 3 Banca di Italia, Provvedimento del 24 agosto 2010 recante gli Indicatori di anomalia per gli intermediari). In questo contesto, si possono ritrovare anche Indicatori di anomalia specifici per i contratti assicurativi.

A tal proposito, si segnala inoltre che anche il GAFI ha pubblicato una guida sull’approccio basato sul rischio per le assicurazioni vita (cfr. FAFT, Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector, 25 October 2018, consultabile sul sito internet dell’organizzazione www.fatf-gafi.org.

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