Aggiornamento lista dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio
March 30, 2022 2022-12-06 11:21Aggiornamento lista dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio
Aggiornamento lista dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio
A cura di Massimo Ferracci
In data 10 gennaio 2022 è stato approvato dal Consiglio Europeo il Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella.
Il Regolamento è entrato in vigore lo scorso 13 marzo 2022.
Questo l’elenco aggiornato dei Paesi ad alto rischio di riciclaggio attualmente in vigore:
Si rammenta che il Decreto Legislativo 25.05.2017 n. 90 (Pubblicato in GU il 19.06.2017) definisce (Art. 1, co. 2, lett. bb) i Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale, come segue:
“Paesi non appartenenti all’Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva.”
I Paesi indicati nei Regolamenti Delegati sono considerati ad alto rischio di riciclaggio sui quali i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio debbono esercitare la rafforzata adeguata verifica. In questo caso l’analisi sulle controparti si spinge fino alla totalità delle quote sociali (normalmente si ferma al 25% delle quote possedute).
Il FATF/GAFI ha attivato processi di upgrading nei confronti di alcuni dei Paesi inseriti nei citati Regolamenti Delegati.
Si rappresenta, inoltre, che l’art. 24, co. 2, lett. c) del D.lgs. 25/05/2017 n. 90, definisce i fattori di rischio geografici quali quelli relativi:
1) Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI;
2) Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
3) Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
4) Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.
Le procedure di rafforzata adeguata verifica (che ogni banca inserisce all’interno del proprio regolamento antiriciclaggio) sono normalmente:
1. Analisi della documentazione contrattuale e commerciale sottostante la transazione (contratto, fatture e soprattutto documenti di trasposto meglio se rappresentativi e non soltanto dimostrativi);
2. Analisi della controparte (nominativo, struttura societaria, BOD, controllo liste, elenco partecipazioni, se possibile, anche bilanci o dati finanziari – per acclarare la continuativa operativa – informazioni di sistema);
3. Analisi puntuale dell’operatore italiano coinvolto e, in particolare, valorizzazione e aggiornamento delle informazioni già acquisite.
La rafforzata adeguata verifica deve essere eseguita prima di compiere la transazione.
L’obbligatorietà della rafforzata adeguata verifica non è opinabile, né rinviabile. È obbligatorio attuarla ogni qual volta vi sono transazioni da e per i Paesi ad alto rischio di riciclaggio.
Nella mia esperienza ho notato che ci sono istituzioni creditizie che non effettuano la rafforzata verifica per transazioni che coinvolgono Paesi ad alto rischio di riciclaggio (limitandosi alla mera conoscenza dell’operatore italiano) o si soffermano esclusivamente all’analisi delle controparti (cosiddetta Due Diligence soggettiva) senza entrare nel merito dell’operazione sottostante.
Da ultimo ricordo che occorre tracciare con molta attenzione la provenienza dei flussi finanziari conservando i dati, le informazioni e la documentazione sottostante la transazione.