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A tutto trust: come cambia la normativa sulle imposte

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Antiriciclaggio e ComplianceBanca d'Italia - UIF - MEFNews

A tutto trust: come cambia la normativa sulle imposte

A cura di Fabrizio Vedana

L’Agenzia delle entrate, con una circolare posta in pubblica consultazione nel mese di agosto, ha spostato la tassazione dei conferimenti in trust al momento della loro assegnazione ai beneficiari.

Le nuove disposizioni aumentano l’appetibilità del trust come strumento di gestione del passaggio di ricchezza. Per effetto del provvedimento i genitori e, più in generale, i detentori di patrimoni, finanziari, immobiliari o di altra natura, potranno trasferire beni di proprietà a favore di uno o più beneficiari, familiari o non, senza pagare alcuna imposta di donazione. Le imposte, se dovute, verranno pagate da questi ultimi nel momento in cui riceveranno il patrimonio dal trust.

Uno strumento, il trust, che, per effetto anche di queste nuove norme, si candida a divenire ancor più utilizzato per gestire situazioni complesse; l’Italia, come la maggior parte dei Paesi europei, nei prossimi anni vedrà infatti decine di migliaia di famiglie coinvolte nel trapasso generazionale; si tratta della generazione dei cosiddetti baby boomers che passano il testimone a figli o nipoti. Con questo provvedimento l’amministrazione fiscale sembra voler incentivare la programmazione e la realizzazione di questi passaggi di ricchezza.

L’Agenzia delle entrate, prendendo atto del percorso giurisprudenziale fatto ormai di più di cento provvedimenti della Corte di cassazione, muta il proprio indirizzo interpretativo optando per il meccanismo della “tassazione in uscita” in luogo di quello precedente della “tassazione in entrata”.

Per effetto delle nuove disposizioni le attribuzioni patrimoniali che interessano la vita di un trust rilevano, ai fini dell’imposta delle successioni e donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali solo nel momento in cui i beni vincolati in trust vengono attribuiti in modo definitivo dal trustee ai beneficiari, perché solo in quel momento si realizza quell’arricchimento patrimoniale stabile che legittima la tassazione.

L’amministrazione finanziaria non interviene (e non poteva neppure farlo) sullo spinoso tema delle modalità di individuazione dei titolari effettivi del trust ai fini della normativa antiriciclaggio. Parlando però degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW della dichiarazione dei redditi) introduce un principio che potrebbe ragionevolmente essere applicato anche ai fini antiriciclaggio ovvero quello per cui è il trustee a dover individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust.

Non resta che attendere di vedere emanata la citata circolare e con essa gli eventuali chiarimenti applicativi da parte della Banca d’Italia relativamente agli aspetti antiriciclaggio.

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